Colpa grave di ostetrica e ginecologa per ritardo nel taglio cesareo (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale da responsabilità sanitaria, integra colpa grave la condotta dell’ostetrica e della ginecologa che, disponendo dei tracciati cardiotocografici e delle informazioni cliniche necessarie, ne fraintendano la lettura e ritardino ingiustificatamente l’esecuzione del taglio cesareo, con conseguente danno neurologico permanente del neonato. Le carenze organizzative della struttura sanitaria, qualificabili come colpa di organizzazione, non escludono la responsabilità delle convenute, ma possono assumere rilievo ai soli fini dell’esercizio del potere riduttivo della condanna. La minore rilevanza causale della condotta di una convenuta e il contributo concausale di un soggetto rimasto estraneo al giudizio giustificano l’ulteriore riduzione della somma a carico della prima, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La vicenda riguarda un parto cesareo eseguito con grave ritardo presso una struttura sanitaria di piccole dimensioni, dal quale è derivato al neonato un danno neurologico permanente con invalidità del 100%. La compagnia di assicurazione dell’ente ospedaliero aveva risarcito i familiari del minore; l’azienda regionale di coordinamento per la salute ha poi rifuso la somma posta a carico del servizio sanitario, corrispondente al danno erariale contestato.
Il Procuratore regionale ha citato un’ostetrica e una ginecologa, contestando loro un’errata valutazione del tracciato cardiotocografico e il conseguente ritardo nella segnalazione al medico di turno e nel taglio cesareo. Con precedente sentenza-ordinanza il Collegio aveva assolto due pediatre e disposto una CTU medico-legale; all’esito di questa il giudizio è proseguito nei confronti delle due convenute.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 87 c.g.c.: sussiste piena coincidenza tra gli elementi essenziali del fatto descritti nell’invito a dedurre e il contenuto dell’atto di citazione. L’archiviazione della posizione di altri soggetti destinatari dell’invito, osserva la Corte, non impone la rinnovazione degli adempimenti propedeutici al giudizio. Infondata è anche l’eccezione di prescrizione o decadenza fondata sugli artt. 9 e 13 della legge n. 24/2017, non retroattiva rispetto a fatti del 2007.
Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda risarcitoria. I consulenti tecnici d’ufficio confermano la rilevanza causale delle condotte e la grave negligenza ed imperizia; tutti i pareri acquisiti individuano concordemente la causa dell’evento nell’erronea lettura del tracciato cardiotocografico e nel ritardo del taglio cesareo.
Quanto all’ostetrica, le annotazioni del diario del travaglio sottoscritte dalla convenuta dimostrano la sua diretta presa in carico della partoriente, congiuntamente a una collega. La CTU qualifica censurabile la sua condotta, poiché alle ore 3.40, presa visione del tracciato già gravemente patologico, avrebbe dovuto richiedere immediatamente l’intervento della ginecologa; l’attesa fino alle ore 4.20 ha diretta rilevanza causale rispetto ai danni, che gli eventi ipossici determinano anche in pochi minuti.
Quanto alla ginecologa, la Corte accerta che, chiamata alle ore 4.20 e presa contezza della situazione alle ore 4.25, ha inspiegabilmente atteso sino alle 4.54 per eseguire il cesareo. A ciò si aggiunge la somministrazione di ossitocina, qualificata come grave imperizia perché ha aggravato l’ipossia fetale. Il ritardo è tanto più grave in quanto la convenuta aveva visionato il tracciato già patologico alle ore 3.06.
Le carenze organizzative della struttura sanitaria, evidenziate dalla CTU, non escludono la responsabilità erariale, poiché gli strumenti e le informazioni disponibili avrebbero consentito una corretta lettura dei tracciati e un tempestivo intervento. Esse giustificano però l’esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 52 del r.d. n. 1214/1934, con addebito del 50% del danno alla struttura. La Corte esclude rilievo alle deduzioni su carenza di aggiornamento e attrezzature, poiché non si può immaginare che in un reparto operi personale incapace di leggere gli strumenti disponibili. La quota a carico dell’ostetrica è ulteriormente ridotta, tenuto conto della minore rilevanza causale della sua condotta e del contributo concausale della collega rimasta estranea al giudizio, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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