Cessazione della materia del contendere per autotutela Inps sull’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 61 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere è istituto applicabile in forza del rinvio dinamico dell’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Essa presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi che elimino ogni posizione di contrasto tra le parti, con conseguente carenza dell’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., che deve permanere fino alla pronuncia che conclude il processo. L’adozione, da parte dell’Inps, del provvedimento di rettifica in autotutela del decreto di recupero dell’indebito pensionistico, con abbandono delle somme non ripetibili, determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate quando siano state decise soltanto questioni preliminari.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare del Corpo della Guardia di finanza posto in quiescenza dal 28 novembre 2016 con pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto, ha impugnato il provvedimento del 12 agosto 2022 con cui l’Inps di Perugia aveva chiesto la restituzione di € 28.118,60, corrisposti in eccesso nel periodo dal 28 novembre 2016 al 30 settembre 2022.
L’indebito traeva origine dall’attuazione della sentenza di questa Sezione n. 73/2019, che aveva riconosciuto l’aliquota di rendimento del 44% sulla quota retributiva, poi parzialmente riformata in appello. Il ricorrente ha sostenuto che la somma di € 11.992,00 fosse irripetibile ai sensi dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, non essendo l’indebito dipeso da propria condotta dolosa, e ha chiesto la condanna dell’istituto alla restituzione di quanto già trattenuto, oltre interessi legali.
La Motivazione della Corte
L’Inps, nel costituirsi, ha riconosciuto la fondatezza delle osservazioni del ricorrente, preannunciando un provvedimento in autotutela. Il giudice ha disposto con ordinanza n. 13/M/2024 il deposito dei conteggi della riliquidazione e dell’eventuale atto di rettifica.
Con disposizione del 28 novembre 2024, il direttore della sede di Perugia ha modificato il decreto del 12 agosto 2022, rilevando che nell’applicazione della sentenza n. 189/2022 erano stati pagati € 11.992,30 non dovuti e dichiarando tale importo non recuperabile ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973, con abbandono della pretesa.
All’udienza del 12 dicembre 2024 entrambe le parti hanno chiesto la chiusura della lite per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, precisando l’istituto che la sede avrebbe restituito la quota già trattenuta sui ratei da ottobre 2022.
Il giudice ha constatato che l’azione amministrativa è stata autonomamente modificata in termini corretti. È venuta meno ogni posizione di contrasto e non sussiste più l’interesse concreto ed attuale a una pronuncia giurisdizionale, che deve permanere fino alla decisione conclusiva del processo ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile e di legittimità, che configura la cessazione della materia del contendere come modalità atipica di definizione della causa, applicabile al giudizio pensionistico in ragione del rinvio dell’art. 7 c.g.c.. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, con nulla dovuto per le spese di giustizia ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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