Controllo spese elettorali comunali 2024 nel Comune di Modena (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 28 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità sulle spese elettorali delle formazioni politiche nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti è devoluto al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 96/2012 e dell’art. 12 della l. n. 515/1993. La verifica riguarda la conformità alla legge delle spese, la riferibilità temporale alla campagna elettorale, la dimostrazione documentale e l’indicazione delle fonti di finanziamento. Ai fini del limite massimo di spesa, quantificato in 1 euro per elettore iscritto nelle liste, le spese generali di cui all’art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 sono calcolate a forfait nel 30 per cento delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Le spese prive di idonea documentazione vanno espunte dal conto, con conseguente irregolarità nell’impiego delle risorse. Il deposito tardivo del consuntivo, ove non dipenda da omissione sanzionabile, non integra violazione sanzionabile.

Il Fatto

Sedici formazioni politiche hanno partecipato alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di Modena, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il numero degli aventi diritto al voto era pari a 141.220 elettori, con conseguente limite massimo di spesa ammissibile di euro 141.220,00 per lista. Il Consiglio comunale si è insediato il 1° luglio 2024 e il termine di quarantacinque giorni per il deposito dei consuntivi è scaduto il 14 agosto 2024.

Tutte le liste hanno adempiuto all’obbligo di presentazione dei rendiconti; tre di esse non hanno rispettato il termine. Cinque formazioni hanno dichiarato di non aver sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. Il Collegio ha formulato rilievi istruttori nei confronti di tre liste, acquisendo chiarimenti e integrazioni documentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delinea anzitutto il quadro di riferimento. L’art. 13 della l. n. 96/2012 estende il controllo della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, mentre resta fermo in capo al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d’Appello, il controllo sui rendiconti dei singoli candidati nei comuni con oltre 15.000 abitanti. Il Collegio ritiene non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini quando il ritardo non dipenda da inottemperanza a formale atto di contestazione.

Quanto al contenuto del conto, le formazioni che non abbiano autonomamente sostenuto spese né ricevuto finanziamenti devono attestare tale circostanza con apposita dichiarazione. Le fonti di finanziamento da indicare includono quelle esterne e quelle interne; il Collegio richiama la Cass. civ. n. 1352 del 18 febbraio 1999, secondo cui la dichiarazione di finanziamento con mezzi propri è sufficiente a provare la copertura delle spese.

Sul periodo di riferimento, non essendovi rinvio all’art. 12, comma 1-bis, della l. n. 515/1993 per le elezioni comunali, il Collegio individua l’arco temporale tra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, fatta salva l’ipotesi del ballottaggio. Nel caso di specie, il periodo è ricompreso tra il 12 aprile 2024 e il 6 giugno 2024.

Sul calcolo delle spese generali, il Collegio aderisce all’orientamento consolidato di esonerare dall’onere della prova le spese di cui all’art. 11, comma 2, fino a concorrenza del 30 per cento delle spese documentate, includendovi tutte le spese analiticamente documentate. Il controllo ha infine accertato che nessuna violazione sanzionabile è emersa; per una lista il Collegio ha disposto l’esclusione dal conto delle spese non correttamente documentate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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