Estinzione per rinuncia agli atti nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 37 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte costituita. Ai sensi dell’art. 110 del codice della giustizia contabile, non è necessaria l’accettazione delle parti non costituite, poiché solo la parte costituita può avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Intervenuta la regolare accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del processo senza pronuncia di merito. La declaratoria di estinzione non dà luogo a statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile.
Il Fatto
Quattordici ricorrenti hanno introdotto un giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, per ottenere l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, con la condanna dell’INPS alla corresponsione delle somme maturate e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione.
In via subordinata i ricorrenti avevano chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle disposizioni di bilancio che limitano la perequazione. Dopo il deposito della sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le relative questioni, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione e hanno chiesto la rinuncia agli atti con estinzione del processo, senza statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni esamina preliminarmente la dichiarazione di rinuncia depositata dai ricorrenti e la memoria di costituzione dell’INPS, con la quale l’Istituto ha dichiarato di non opporsi all’estinzione richiesta, senza alcuna pronuncia sulle spese.
Il collegio richiama l’art. 110 del codice della giustizia contabile, secondo cui la rinuncia agli atti del processo può essere fatta in qualunque stato e grado della causa e produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. La dichiarazione di accettazione può essere resa dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza oppure con atti sottoscritti e notificati. Quando rinuncia e accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo.
La Corte qualifica la rinuncia agli atti come istituto di carattere generale, volto a pervenire all’estinzione del giudizio ed a escludere la necessità di una pronuncia di merito quando manca un interesse attuale delle parti alla decisione.
In coerenza con il principio di economia processuale, il giudice richiama l’orientamento secondo cui, pur in assenza di una specificazione testuale nell’art. 110 e nell’art. 306 cod. proc. civ., l’accettazione è necessaria soltanto da parte della parte costituita che avrebbe interesse alla prosecuzione (Sez. Puglia, sent. n. 803/2019).
Ne deriva che la dichiarazione di estinzione può essere pronunciata in presenza di formale accettazione del convenuto, quando dalle evidenze processuali emerga la carenza di interesse alla prosecuzione, qualificabile come accettazione. Nel caso di specie il giudice rileva che, di fronte all’esplicita accettazione dell’Istituto, non emerge alcun interesse delle parti costituite alla prosecuzione del giudizio.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per rinuncia dei ricorrenti. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, la declaratoria di estinzione non comporta pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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