Controllo sulle spese elettorali: obblighi di comunicazione dei rendiconti delle liste (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 116 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 6, della l. n. 96/2012, esercita il controllo sui consuntivi delle spese per le campagne elettorali amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle liste concorrenti integra l’oggetto del controllo, che verifica la conformità delle spese alla tipologia di quelle ammissibili e la sussistenza della connessione diretta o indiretta con le finalità elettorali. La dichiarazione, resa ai sensi del comma 2 della l. n. 441/1982 e del d.P.R. n. 445/2000, con cui il rappresentante di lista attesta l’assenza di entrate e di spese, è idonea a integrare l’adempimento comunicativo in luogo del rendiconto.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative 2024, costituito presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio con decreto del presidente della Sezione n. 37 del 18 luglio 2024, ha esaminato la documentazione relativa alle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali nel Comune di Monterotondo (RM).

I rendiconti delle 17 liste concorrenti sono stati trasmessi dai rispettivi rappresentanti in date comprese tra l’11 luglio e il 27 settembre 2024. A fronte delle note istruttorie formulate dal Collegio per carenza documentale, le integrazioni acquisite hanno evidenziato che 15 liste non hanno prodotto veri e propri rendiconti, ma soltanto dichiarazioni attestanti l’assenza di entrate e di spese; le restanti 2 liste hanno depositato regolare rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la verifica sulla conformità delle spese sostenute rispetto alla tipologia di quelle ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2 della l. n. 515/1993 e sulla sussistenza della connessione, diretta o indiretta, con le finalità elettorali. Nel far ciò ha richiamato i criteri del principio di inerenza e di congruità, valutati anche sotto il profilo temporale.

La questione centrale attiene alla qualificazione dell’adempimento comunicativo. Il Collegio ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista ai sensi del comma 2 della l. n. 441/1982 e del d.P.R. n. 445/2000, con cui si attesta l’assenza di entrate e di spese, valgano come comunicazione idonea a soddisfare l’obbligo imposto dalla normativa di settore.

La conclusione poggia sul presupposto che, in assenza di movimentazione finanziaria, il rendiconto non è materialmente esigibile e la dichiarazione sostitutiva ne assume la funzione. Il Collegio ha quindi preso atto dell’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte di tutte le liste, senza formulare rilievi sulle posizioni prive di entrate e spese.

La deliberazione richiama i primi indirizzi interpretativi della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014), che avevano già definito il perimetro del controllo sulle spese elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti, confermando l’orientamento ivi espresso in ordine alla funzione del controllo.

Quanto alla conseguenza processuale, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993, la trasmissione di copia della deliberazione al presidente del Consiglio comunale di Monterotondo, quale destinatario dell’esito del controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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