Danno erariale da buoni pasto e uso improprio dell’auto di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 64 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il dirigente del Corpo di Polizia Locale che ometta sistematicamente la timbratura di fine servizio e richieda l’inserimento manuale di orari non corrispondenti al vero risponde del danno erariale da indebita percezione dei buoni pasto, poiché la maturazione del diritto è subordinata a una prestazione lavorativa resa fuori dalla dimora per il tempo minimo richiesto. Parimenti risponde del danno da utilizzo improprio dell’auto di servizio con autista, quando le tratte non siano sorrette da ragioni operative riconducibili all’art. 10 del regolamento comunale. L’elemento soggettivo è configurabile a titolo di dolo eventuale, con conseguente esclusione del potere riduttivo. La pendenza del procedimento penale non giustifica la sospensione del giudizio contabile, stante l’autonomia dei due giudizi.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio un dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale per il risarcimento di un danno erariale di euro 8.570,48, conseguente all’utilizzo improprio dell’auto di servizio e alla percezione indebita di buoni pasto nel periodo 6.12.2021 – 31.5.2023. L’azione traeva origine da un esposto anonimo e da articolate acquisizioni istruttorie presso il Comando generale.
Il convenuto si è costituito eccependo la nullità dell’atto di citazione per assenza di una notizia di danno specifica e concreta, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, e nel merito l’insussistenza degli elementi della responsabilità. Roma Capitale è intervenuta adesivamente a sostegno della domanda attorea.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione. Non risultava in atti la pendenza di un giudizio penale, essendo stato depositato solo un avviso di conclusione delle indagini. Sul piano ordinamentale, i principi di ragionevole durata del processo e di autonomia del processo contabile (art. 111 Cost., art. 3 e 4 c.g.c.) impongono la prosecuzione del giudizio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e contabile richiamata.
Le eccezioni di nullità dell’atto di citazione sono state parimenti respinte. Quanto alla notizia di danno, il Collegio ha richiamato l’art. 51, comma 2, c.g.c. e la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2011/QM: la notizia è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici. L’esposto anonimo, pur nella sua origine, disvelava condotte determinate nella dinamica, indicando le tratte censurate. Quanto alla dedotta genericità, la citazione conteneva gli elementi essenziali dell’edictio actionis, con periodi temporali, modalità esecutive e criteri di quantificazione, sicché non ricorreva alcuna ipotesi di nullità ex art. 86 c.g.c.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda. Sul primo profilo, gli accertamenti hanno dimostrato che su 282 giorni di servizio in 131 casi il convenuto omise una delle due timbrature, e che in 108 giornate l’inserimento manuale su sua indicazione portò a una prestazione superiore a 7 ore e 42 minuti, facendo maturare il buono. A controprova, nelle 151 giornate con doppia timbratura solo in 31 casi la soglia fu superata. Gli accertamenti sul traffico telefonico confermarono che in 102 giornate le utenze agganciavano celle vicine alla dimora in orari antecedenti al fine servizio dichiarato. Il buono va qualificato come indebitamente erogato, poiché l’aver proseguito a lavorare presso la dimora non integra il presupposto legittimante.
Quanto all’auto di servizio, le tre tipologie di tratte contestate (dimora-sede di lavoro, via X-sede di servizio, sede di lavoro-circolo ufficiali) non risultano sorrette da ragioni operative. Il ricorso alla vettura, inquadrato nella categoria dell’uso operativo, doveva rispettare i criteri di economicità ed efficienza dell’art. 10 del regolamento. Il Collegio ha rideterminato il danno, detraendo i 14 venerdì in cui i tragitti erano alternativi per evitare duplicazioni, e ha confermato il dolo eventuale, escludendo il potere riduttivo.
Nota della Redazione
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