Riliquidazione pensione militare quota retributiva aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 34 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni ha diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, applicando l’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento per ogni anno utile, tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data. La regola dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 prevale sul coefficiente dell’art. 44, dettato per il personale civile. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 cod. proc. civ., secondo i criteri del cumulo parziale. Le spese legali sono compensate in ragione della novità delle pronunce nomofilattiche intervenute.
Il Fatto
Tre soggetti, già dipendenti di amministrazioni militari e collocati in quiescenza con il sistema misto in date comprese tra il 2012 e il 2018, chiedevano l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico. Ciascuno aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai quindici anni.
I ricorrenti rilevavano che l’Inps aveva liquidato la quota retributiva applicando l’aliquota dell’art. 44, d.P.R. n. 1092/1973, propria del personale civile, invece del più favorevole coefficiente del successivo art. 54, previsto per il personale militare. Dopo le istanze di riliquidazione, rimaste senza riscontro, gli interessati adivano il giudice contabile, chiedendo arretrati, interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni individua l’oggetto del giudizio nell’interpretazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con riguardo alla disciplina applicabile alla quota retributiva calcolata con il sistema misto per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità utile e con meno di quindici anni al 31 dicembre 1995.
Per dirimere il contrasto giurisprudenziale, la Corte richiama integralmente le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. Da esse ricava il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, anche quando l’anzianità a quella data sia inferiore ai quindici anni.
Su tale base il giudice verifica gli esiti processuali delle singole posizioni. Per due ricorrenti l’Inps ha prodotto le determinazioni di riliquidazione, con corresponsione di arretrati e accessori, per uno di essi nei limiti della prescrizione quinquennale maturata rispetto al primo atto interruttivo. Considerata la richiesta dell’Istituto e l’adesione manifestata in udienza dal difensore, la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Per il terzo ricorrente la riliquidazione non risulta ancora effettuata, poiché l’Inps è in attesa di atti dalla sede competente. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al computo dell’aliquota del 2,44 per cento sulla quota calcolata con il sistema retributivo, tenendo conto dell’anzianità effettiva al 31 dicembre 1995. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 cod. civ. e art. 429 cod. proc. civ., in regime di cumulo parziale secondo i criteri della sentenza SS.RR. n. 10/QM/2002. Nessuna prescrizione è maturata, essendo il ricorrente in quiescenza dal 2018 e avendo presentato istanza interruttiva nel 2023. Le spese legali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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