Conto irregolare ma senza addebito se provata la non imputabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 57 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non presenti i caratteri di puntualità, chiarezza e analiticità deve essere dichiarato irregolare, perché inidoneo a rappresentare in modo veritiero la gestione. La responsabilità dell’agente contabile è però una responsabilità per colpa a prova invertita: a norma dell’art. 194 r.d. n. 827 del 23 maggio 1924, le mancanze di denaro non sono ammesse a discarico se l’agente non comprova che il danno non gli è imputabile, né per negligenza né per indugio. Ove tale prova positiva sia fornita, alla declaratoria di irregolarità formale del conto non segue alcun addebito a carico dell’agente. La discrasia tra riscosso, rendicontato e fatturato, fisiologica nella riscossione per lotti, non integra di per sé un ammanco.

Il Fatto

La società concessionaria delle riscossioni esterne delle tasse di concessione regionale per l’esercizio finanziario 2019 depositava il conto giudiziale. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, rilevava che il conto non consentiva una verifica puntuale della composizione di ciascun introito e che il totale delle competenze trattenute non trovava corrispondenza univoca con gli importi riscossi e riversati.

Da qui la richiesta di dichiarare irregolare il conto e di non discaricare l’agente, con maggiori addebiti a carico dell’ente quantificati in via minima in euro 5.847,87. La società si costituiva eccependo l’insussistenza di qualsiasi ammanco e chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il conto non possiede i requisiti di chiarezza e analiticità necessari a un esame completo della gestione. La procedura per lotti, infatti, non consente di riportare ogni singola fattura e spesa riferita alla posizione di ciascun contribuente. Su questo punto la irregolarità è affermata.

Il ragionamento si sposta poi sul piano dell’addebito. Il richiamo è all’art. 194 r.d. n. 827 del 23 maggio 1924: la responsabilità dell’agente contabile è per colpa a prova invertita, dovendo egli dimostrare che la mancanza di denaro non gli è imputabile.

Quanto al primo profilo di contestazione, l’erronea quantificazione dell’aggio, la Corte osserva che il prospetto tabellare dello stesso istruttore dimostra come l’aggio percentuale sia stato calcolato esclusivamente sulla quota capitale e sulla mora, con differenze di pochi centesimi per arrotondamenti. La questione si rivela dunque più apparente che reale.

Quanto al secondo profilo, la differenza tra riscosso e somma di competenze e riversamenti, la difesa ha documentato che le somme trattenute non corrispondono al solo aggio, ma comprendono le altre voci previste in convenzione: assistenza legale, compenso fisso a pratica, anticipazione di spese postali e oneri accessori. La discrasia dipende dal fatto che il riscosso, il rendicontato e il fatturato seguono momenti fisiologicamente diversi: i pagamenti di fine mese sono rendicontati nel mese successivo e l’aggio è calcolato sul rendicontato, importo necessariamente inferiore al riscosso.

Su queste basi il Collegio ritiene fornito un principio di prova positiva della non imputabilità dell’addebito minimo evidenziato dall’istruttore. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, ma senza addebito all’agente. Le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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