Finanziamento statale prioritario per la ristrutturazione delle caserme (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 219 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ente locale proprietario di un immobile concesso in locazione alla Pubblica amministrazione per essere adibito a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, allorché l’immobile necessiti di interventi di adeguamento, di ristrutturazione o di sistemazione straordinaria, deve prioritariamente verificare l’attuabilità degli interventi mediante il programma di finanziamento con risorse statali previsto dall’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa. Solo ove tale verifica dia esito negativo può l’ente valutare, nell’ambito della propria autonomia, un’iniziativa a carico delle proprie risorse, la quale, incidendo sugli equilibri di bilancio, richiede una motivazione rafforzata e una completa rappresentazione dei fatti. La competenza in materia di accasermamento dell’Arma appartiene al Ministero dell’Interno, con oneri a carico del bilancio statale. Nella materia della contabilità pubblica, qualificata come funzione consultiva ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dell’art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, il parere si conforma al principio espresso dalla Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2014/QMIG.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune lombardo ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, segnalando la necessità di importanti lavori di manutenzione su un immobile di proprietà comunale, concesso in locazione alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri e versante in stato di degrado. L’immobile risultava inserito nell’elenco degli interventi da ristrutturare previsto dal decreto interministeriale del 14 settembre 2022, e la spesa per l’adeguamento era quantificata in circa 990.000 euro. Il quesito chiedeva se fosse possibile finanziare l’intervento con risorse comunali, alla luce di deliberazioni contrastanti di altre Sezioni regionali di controllo, e se fosse possibile concludere accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 con i comuni limitrofi beneficiari del servizio per ripartire la spesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del quesito, sia sotto il profilo soggettivo — ritenendolo ammissibile in quanto formulato dal legale rappresentante dell’ente — sia sotto il profilo oggettivo, rilevando che la materia della contabilità pubblica comprende la disciplina del patrimonio immobiliare degli enti locali. Con riferimento all’art. 2 della legge n. 1/2026, la Sezione ha richiamato i propri precedenti (delibere nn. 75, 84, 102 e 114/2026/PAR) e la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 delle Sezioni Riunite, precisando che la funzione consultiva presuppone sempre una fattispecie concreta e che l’esimente della colpa grave opera esclusivamente per l’ente richiedente.

Nel merito, la Sezione ha richiamato la deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG, secondo cui la competenza in materia di accasermamento dell’Arma dei Carabinieri appartiene al Ministero dell’Interno, con oneri finanziari a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost. La Sezione ha inoltre rilevato che l’art. 1, comma 475, della legge n. 234/2021 ha istituito un fondo per la realizzazione di un programma ultradecennale di interventi sulle caserme esistenti, prevedendo la funzione di stazione appaltante in capo all’Agenzia del demanio, ai provveditorati o agli enti locali sulla base di accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990.

Poiché l’immobile in questione risultava inserito nell’Annesso 3 dell’elenco approvato con il decreto interministeriale del 14 settembre 2022, la Sezione ha ritenuto non chiare le ragioni per cui l’ente intendesse finanziare l’intervento con risorse comunali. Ha quindi affermato che la copertura finanziaria dell’intervento deve avvenire mediante l’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’Arma, nei limiti delle risorse stanziate sul fondo. L’ordine di priorità degli interventi, pur coprendo un arco temporale ampio, è strettamente connesso alle esigenze rappresentate dall’Arma e non risultano elementi per ritenere l’intervento stralciato o non finanziabile.

La Sezione ha concluso che l’ente istante deve, nell’ambito della propria autonomia, verificare prioritariamente l’attuabilità dell’intervento in base alla normativa di legge dedicata, ben prima di valutare un’iniziativa a carico delle risorse comunali. Ha inoltre suggerito all’ente di interloquire con il Comando della Legione Carabinieri per verificare lo stato di attuazione del programma e convenire il ripristino del rapporto negoziale di locazione, considerato che il contratto è scaduto e l’indennità di occupazione è ridotta del 15% ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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