Responsabilità medica contabile: ripartizione del danno e chance perduta (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 92 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile dei sanitari dipendenti da strutture pubbliche, qualora non sia raggiunta la piena prova del nesso causale tra la condotta colposa e la lesione della salute, il danno risarcibile deve essere qualificato come perdita di chance di guarigione o di maggiore risultato, purché seria e apprezzabile, e liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Non trova applicazione, nei rapporti tra medico e struttura sanitaria pubblica, il principio di ripartizione della responsabilità tra sanitario e struttura affermato per la sanità privata, difettando il rischio di impresa. Il potere riduttivo va esercitato in ragione delle condizioni organizzative e della minore gravità della condotta.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due medici di un ente ospedaliero pubblico, chiedendo la condanna al pagamento di somme pari a complessivi 1.070.000,00 euro, importo corrisposto in sede transattiva ai familiari di un giovane paziente divenuto cieco dopo due interventi neurochirurgici. L’addebito riguarda il decorso post-operatorio e il ritardo nell’esecuzione del secondo intervento.
Il primario ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 13 legge n. 24/2017, la natura sostanzialmente penale della responsabilità contabile e l’eccessività della transazione; nel merito ha invocato la ripartizione della responsabilità tra medico e struttura secondo la giurisprudenza di legittimità e, in subordine, il potere riduttivo. Il medico collaboratore ha negato ogni responsabilità, essendosi limitato a sottoscrivere le dimissioni su indicazione del primario.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta l’eccezione di inammissibilità. L’art. 13 legge n. 24/2017 non è applicabile in senso retroattivo: la giurisprudenza contabile di appello qualifica la c.d. legge Gelli-Bianco come un sistema unitario di responsabilità professionale, in cui le disposizioni processuali non possono essere lette avulse da quelle sostanziali. La Corte Edu, con le sentenze Rigolio I e Rigolio II, ha escluso la natura penale della responsabilità contabile, trattandosi di giudizio risarcitorio volto a riparare un pregiudizio economico.
Nel merito, la Corte accerta la grave negligenza di entrambi i sanitari. Il primario non ha letto con attenzione il referto oculistico, ha disposto le dimissioni in anticipo nonostante sintomi persistenti e, soprattutto, ha atteso sette giorni prima del secondo intervento, a fronte di una TAC conclamata. La Sezione censura anche il mancato ricorso alla sedazione per le risonanze magnetiche non eseguibili per mancata collaborazione del paziente. All’assistente si imputa la sottoscrizione della lettera di dimissione senza la dovuta prudenza, non essendo scriminante l’ordine gerarchico.
Sulla ripartizione della responsabilità invocata dai convenuti, la Corte distingue la sanità privata da quella pubblica: difetta qui il rischio di impresa e l’esigenza di contemperamento che giustificano la ripartizione interna. La Corte costituzionale n. 157 del 2020 conferma la diversità di disciplina. Manca inoltre il presupposto soggettivo, ossia la condotta inescusabilmente grave.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene non raggiunta la piena prova del danno biologico, risultando incerto se il tempestivo intervento avrebbe fatto regredire la malattia. Il danno viene pertanto qualificato come perdita di chance, liquidabile equitativamente, secondo l’orientamento di legittimità richiamato (Cass. n. 4400 del 2004). La Corte accoglie il potere riduttivo per il primario e riduce la responsabilità dell’assistente in ragione della minore gravità della condotta, condannandoli alle somme indicate, con rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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