Pensione privilegiata militare: parere Asl non superato da prove contrarie (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 26 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. cont., il giudice decide sul merito una volta esperito l’accertamento sanitario. Il parere reso dall’organo tecnico incaricato con ordinanza istruttoria, se fondato su visita diretta, esame della documentazione e argomentazioni medico-legali coerenti, non può essere superato dalle contestazioni di parte non supportate da elementi di segno contrario. Il riconoscimento del trattamento presuppone la prova del nesso causale e dell’ascrivibilità dell’infermità a una categoria tabellare. In difetto di tale prova, la domanda è rigettata e le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo, aveva ottenuto che la broncopolmonite gli fosse riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ma non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione. Una successiva domanda di aggravamento veniva respinta dal Ministero della Difesa, sulla base del giudizio della competente Commissione medica ospedaliera.

Il ricorso avverso quel provvedimento negativo veniva rigettato dalla Sezione. In appello, la Sezione II giurisdizionale centrale accoglieva il gravame e rinviava la causa alla Sezione per la pronuncia sul merito. In riassunzione il ricorrente contestava i pareri medici di parte pubblica, deducendo l’erronea individuazione del polmone esaminato, e chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che l’accertamento del requisito sanitario richiedeva un approfondimento istruttorio. Con ordinanza ha quindi incaricato l’Asl di Salerno di fornire motivato parere sull’esatta diagnosi, sull’eventuale aggravamento e sulla categoria di ascrivibilità dell’infermità.

Il consulente ha proceduto mediante visita diretta del ricorrente e esame della documentazione medica. Ha osservato che manca la documentazione sanitaria relativa alla patologia polmonare risalente al 1967, assente anche dagli atti di parte. Ha poi ricostruito gli esiti strumentali, riconducendoli a broncopatia cronica ostruttiva enfisematosa in soggetto tabagista, con esiti fibrotici e formazione nodulare. L’esame spirometrico del 2014 ha mostrato valori normali.

Su questa base il consulente ha escluso di poter individuare la sede anatomica dell’affezione d’origine e ha negato elementi di valenza medico-legale per correlare l’attuale quadro clinico alla patologia sofferta nel 1967. Il Giudice ha ritenuto tale parere coerente con i precedenti accertamenti, che avevano riconosciuto l’infermità come dipendente da causa di servizio ma guaribile senza reliquati funzionali e non ascrivibile a categoria tabellare.

Le contestazioni della difesa, svolte nella memoria del 5.11.2024, sono state ritenute non idonee a superare il giudizio tecnico, fondato su attendibili elementi di fatto e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con assorbimento di ogni altra ragione. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 in favore del Ministero della Difesa, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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