Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 235 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La nozione di agente contabile consegnatario, ricavabile dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924 e dall’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, presuppone un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il concetto stesso di debito di custodia è incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso dal consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2019. Dalla relazione emerge che il conto si limita all’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.
Su queste basi il magistrato istruttore ha concluso che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura e che il giudizio dovesse essere dichiarato improcedibile. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 13.06.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha concordato.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili, tra gli altri, coloro che sono consegnatari di generi, oggetti e materie. Il medesimo regolamento, agli artt. 22, 32 e 33, riferisce la consegna e il conto ai soli beni mobili e richiama il valore risultante dagli inventari.
La Corte valorizza poi l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi) dai consegnatari per debito di custodia (agenti contabili), con obbligo di conto giudiziale solo per i secondi. Tale disciplina di contabilità di Stato assume valenza generale e si applica anche agli enti locali, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.
Quanto all’art. 93 T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili o entrambi, la Corte ne propone un’interpretazione sistematica, non potendosi ammettere nozioni distinte tra contabilità statale ed enti locali. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio.
Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è perciò incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte esclude quindi la configurabilità di un giudizio di conto su un’ipotetica gestione dei consegnatari di beni immobili. Dall’esame del conto emergono solo beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino.
Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto. Stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione, nulla è disposto sulle spese.
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Nota della Redazione
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