Bilanci delle aziende ospedaliere: squilibri, tetti di spesa e obblighi di rimozione (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 194 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario che la Corte dei conti svolge sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, è sindacato di legalità e regolarità finalizzato all’adozione di effettive misure correttive. L’accertamento di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese o di violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione fa sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Il bilancio di previsione degli enti del SSN deve essere redatto in pareggio, in applicazione del principio contabile n. 15 allegato al d.lgs. n. 118/2011, e il termine di adozione del bilancio d’esercizio fissato da fonte primaria non può essere derogato da atto di rango subordinato. La preclusione all’attuazione dei programmi di spesa privi di copertura costituisce effetto cogente e, in caso di inosservanza, inibitorio dell’efficacia dei bilanci approvati.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato i bilanci di esercizio 2022 delle aziende ospedaliere regionali, con esclusione dell’azienda ospedaliera universitaria sottoposta a piano di rientro aziendale. L’analisi è stata condotta sulle relazioni trasmesse dai Collegi sindacali ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, integrate dagli ulteriori chiarimenti richiesti in istruttoria alle aziende e alla Regione.

Dall’esame è emerso che tutte le aziende avevano predisposto il bilancio di previsione in perdita, con risorse provvisoriamente assegnate non sufficienti a garantire la previsione in pareggio. I bilanci di esercizio sono stati adottati oltre il termine fissato dall’art. 31, d.lgs. n. 118/2011, e anche il termine prorogato con delibera di Giunta è stato in parte disatteso. Il Magistrato istruttore ha quindi chiesto il deferimento per la discussione collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo del controllo. L’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 estende agli enti del SSN l’obbligo di trasmissione delle relazioni dei Collegi sindacali. Il comma 7 dell’art. 1, d.l. n. 174/2012 collega all’accertamento degli squilibri l’obbligo di rimozione delle irregolarità entro sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, la preclusione dei programmi di spesa privi di copertura. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, ha qualificato tale controllo come sindacato di legalità e regolarità, con effetti cogenti e inibitori dell’efficacia dei bilanci.

Sul bilancio preventivo la Sezione rileva che il principio contabile n. 15 impone l’equilibrio di bilancio e che la redazione in pareggio costituisce garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali. Le aziende hanno giustificato lo scostamento con la provvisorietà e la sottostima delle risorse regionali, nonché con l’impossibilità di comprimere costi già vincolati. La Sezione non ritiene superabile il vincolo e ribadisce che il preventivo va redatto sulle risorse note.

Quanto ai termini, il bilancio d’esercizio deve essere adottato entro il 30 aprile, e la proroga disposta con atto di Giunta non può derogare a un termine fissato da fonte primaria. La Sezione accerta il mancato rispetto dei termini di adozione e approvazione.

La Corte esamina poi le singole voci di spesa. Rileva il superamento del limite di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 per il personale assunto con contratti flessibili da parte di tutte le aziende, nonché l’impossibilità di escludere dal computo gli specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 548-bis, legge n. 145/2018. Sul punto richiama la giurisprudenza costituzionale e la necessità di rispettare i vincoli di spesa, escludendo dal calcolo solo i costi coperti da risorse ad hoc.

In materia di ferie non godute, la Sezione richiama l’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, e la sentenza della Cassazione, Sez. lav., n. 16603 del 2024: il datore deve porre il lavoratore in condizione di fruire delle ferie e, in caso di mancata fruizione, è tenuto a dimostrare la diligenza esercitata. Accerta un elevato numero di giorni residui.

Infine, la Sezione rileva disallineamenti nelle posizioni creditorie e debitorie verso Regione e altre aziende, l’errata codifica SIOPE degli incassi per ripiano perdite e, per una sola azienda, gravi criticità nella gestione inventariale dei cespiti. Invita pertanto le aziende e la Regione ad adottare gli interventi correttivi indicati nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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