Danno all’immagine della P.A. e dies a quo della prescrizione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 25 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’immagine connesso a una vicenda di rilievo penale, il termine quinquennale di prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dall’accertamento definitivo in sede penale della colpevolezza del soggetto. La condanna penale irrevocabile costituisce presupposto processuale dell’azione erariale dinanzi alla Corte dei conti, sicché prima del suo perfezionarsi non può decorrere alcun termine prescrizionale. L’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 non innova il sistema, ma codifica il principio della sospensione del decorso fino alla conclusione del procedimento penale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Molise aveva condannato l’appellante, già titolare di un ruolo apicale nell’amministrazione regionale, al pagamento di euro 20.000,00 a titolo di danno all’immagine, in relazione a una vicenda di illecita dissipazione di denaro pubblico accertata in sede penale. L’azione erariale riguardava condotte di distrazione e uso personale di risorse pubbliche per circa euro 55.000,00, accertate con sentenza di condanna per peculato divenuta irrevocabile nel 2022.

L’appellante ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, il difetto di istruttoria per violazione degli artt. 51 e 54 c.g.c., la prescrizione dell’azione erariale e l’insussistenza dei presupposti del danno all’immagine, oltre al mancato esercizio del potere riduttivo. La Procura generale ha concluso per l’infondatezza dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello rigetta integralmente il gravame. Sul primo motivo, il Collegio osserva che la notizia di danno può emergere anche nell’ambito di un’istruttoria legittimamente aperta per altra segnalazione specifica e concreta, senza che gli artt. 51 e 54 c.g.c. impongano l’apertura di un nuovo fascicolo. L’appellante è comunque posto in condizione di accedere agli atti dopo l’invito a dedurre.

Quanto alla prescrizione, la Corte richiama l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, secondo cui il decorso del termine è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, e l’art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione inizia solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Da ciò deriva che il dies a quo coincide con l’accertamento definitivo della colpevolezza, non con il rinvio a giudizio.

Nel merito, la Corte conferma la sussistenza del danno all’immagine, derivante dal rapporto di immedesimazione tra l’ente e chi lo rappresenta. Il clamor fori non è elemento costitutivo del danno, ma incide sulla sua quantificazione. Il pregiudizio non richiede né deminutio patrimoni né la prova delle spese di ripristino, che costituiscono solo uno dei parametri equitativi.

Infine, il potere riduttivo è escluso in presenza di condotte dolose, che ne impediscono l’applicazione. La quantificazione in euro 20.000,00 è ritenuta immune da censure, in applicazione dell’art. 1226 c.c. L’appello è rigettato con conferma integrale della sentenza gravata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2935 c.c.

Tutte le 612 sentenze sull'art. 2935 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *