Parere positivo sull’affidamento in house del servizio igiene urbana (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 349 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti sulle deliberazioni di acquisizione di partecipazioni societarie e di affidamento in house, art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, si svolge verificando la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo al vincolo tipologico, al vincolo finalistico di funzionalizzazione e alla dimostrazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’operazione. Il parere positivo presuppone che l’ente abbia assolto l’onere motivazionale mediante una relazione tecnica che dia conto dell’analisi di mercato, delle alternative gestorie e del piano economico finanziario. La scelta dell’in house providing per il servizio di igiene urbana è conforme all’ordinamento quando la partecipazione acquisita sia coerente con le finalità istituzionali e sia garantito il controllo analogo sulla società affidataria.

Il Fatto

Il Consiglio comunale di un ente locale lombardo ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP, la deliberazione consiliare con cui ha stabilito di acquisire una partecipazione societaria in una società a capitale interamente pubblico e di affidare alla stessa, per dieci anni, la gestione del servizio integrato di igiene ambientale secondo il modello dell’in house providing.

Il servizio era in precedenza svolto da un operatore privato, previa procedura ad evidenza pubblica, con contratto in scadenza al 31 dicembre 2025. L’ente ha avviato l’analisi delle modalità di affidamento, affidando al responsabile dell’ufficio tecnico la redazione della relazione prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 e, per l’ipotesi dell’affidamento interno, della relazione ex art. 17 del medesimo decreto. La questione giunge alla Corte per il controllo preventivo richiesto dalla legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in primo luogo il quadro dei parametri di controllo. L’art. 5, comma 3, del TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, impone alle amministrazioni di trasmettere alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza le deliberazioni di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni. I parametri di verifica sono quelli degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del TUSP, secondo la lettura delle Sezioni Riunite n. 16 e n. 19 del 2022.

Sotto il profilo del vincolo tipologico, la delibera è giudicata conforme, trattandosi di acquisto di azioni di una società a totale partecipazione pubblica esistente. Quanto al vincolo finalistico dell’art. 4 del TUSP, la Corte rileva che la relazione qualifica il servizio di igiene urbana come servizio pubblico locale di rilevanza economica e che la disamina sulle ragioni della scelta gestoria dimostra la coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali dell’ente, assolvendo l’onere motivazionale.

Il nucleo centrale del controllo riguarda la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. La Corte verifica che l’atto sia supportato da un’analisi di fattibilità e da un piano economico finanziario. Rileva che la relazione ha esaminato i risultati delle gestioni in essere, i dati previsionali sui costi, i proventi da tariffa, l’assetto patrimoniale e la disponibilità di personale e mezzi. La scelta dell’in house providing è stata supportata da una comparazione dei modelli gestori condotta con la metodologia S.W.O.T., validata dalla giurisprudenza contabile e amministrativa, e dall’analisi degli esiti delle gare espletate nel contesto provinciale, con dati tratti dal Catasto Rifiuti di ISPRA.

Sul piano dei costi, la Corte prende atto che l’offerta della società in house comporta un incremento rispetto all’attuale gestione, giustificato dall’adeguamento del contratto di lavoro e dai servizi migliorativi offerti. L’indicatore complessivo della gestione passa da 18,65 a 19,87 eurocent/kg. La Sezione richiama, inoltre, la verifica dei requisiti dell’art. 7 del TUSP, con l’adozione della delibera consiliare corredata del parere dell’organo di revisione, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, il rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato e il contenuto del Pacchetto SIEG, nonché l’avvenuta consultazione pubblica.

Alla luce di tali elementi la Corte esprime parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo, e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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