Controlli interni enti locali: adeguatezza parziale e referto sul controllo di gestione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 18 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 148, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. L’art. 198-bis d.Lgs. n. 267/2000 impone la trasmissione del referto sul controllo di gestione e nessuna disposizione esonera da tale adempimento gli enti in dissesto finanziario. Il sistema integrato dei controlli interni non è adeguato quando il controllo di regolarità successiva investe una percentuale esigua di atti, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi non sono attuati. Dall’accertamento della parziale inadeguatezza discende l’invito dell’ente a superare le criticità, restando ferma la responsabilità sanzionatoria degli amministratori ai sensi dell’art. 148, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida e gli schemi di relazione-questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.
L’ente aveva dichiarato il dissesto finanziario nel 2018 e approvato il bilancio stabilmente riequilibrato nel 2022. Con precedente deliberazione n. 58/2024/VSGC la stessa Sezione aveva segnalato un sistema dei controlli interni disorganico e lacunoso, in particolare per il controllo di regolarità successiva, strategico, sugli organismi partecipati, sulla qualità dei servizi e sul PNRR. Il nuovo esame, riferito ai due esercizi successivi, è volto a cogliere in prospettiva dinamica le modifiche intervenute nell’assetto dei controlli.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo dei controlli interni, disciplinati nella Parte I, Titolo VI, Capo III del d.Lgs. n. 267/2000: il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis), il controllo di gestione (artt. 196 e seguenti), il controllo strategico (art. 147-ter), i controlli sulle società partecipate (art. 147-quater) e il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies). Il sistema è integrato dai regolamenti dell’ente, che il Comune ha dapprima adottato nel 2015 e poi integralmente sostituito con il regolamento approvato nel luglio 2023, in vigore dal secondo esercizio esaminato.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, per il 2022 l’ente ha sottoposto a verifica poco più del 5% degli atti, riscontrando irregolarità in misura rilevante e provvedendo a sanarle. Per il 2023 il Comune ha dichiarato di aver esaminato il 100% degli atti senza irregolarità, ma la Sezione rileva la contraddizione con il campionamento al 5% dichiarato in altra risposta e conferma la esiguità della percentuale di atti controllati rispetto alle irregolarità già emerse. Né sono stati effettuati controlli o ispezioni mirati su uffici e servizi.
Sul controllo di gestione, per il 2022 l’ente ha giustificato l’omessa trasmissione del referto con lo stato di dissesto. La Corte esclude che l’ordinamento preveda un esonero e ribadisce l’obbligo di trasmissione del referto previsto dall’art. 198-bis d.Lgs. n. 267/2000. Anche il referto sul 2023, pur formalizzato dall’ente, non è stato trasmesso alla Sezione.
Sul controllo strategico la Sezione rileva che esso è stato attivato e integrato con il controllo di gestione, come raccomandato in precedenza, ma segnala la necessità di inserire tra le misure di prevenzione della corruzione la rotazione degli incarichi dirigenziali, non appena saranno ricoperte le posizioni vacanti.
Sul controllo sugli organismi partecipati e sul controllo sulla qualità dei servizi l’attuazione resta parziale: la struttura dedicata non è stata prevista per il 2023, il controllo sulla qualità è stato istituito solo con il nuovo regolamento e non è stato attivato. I profili di criticità sul PNRR, già riscontrati nel 2021, appaiono invece in via di superamento. La Sezione accerta pertanto la parziale adeguatezza del sistema, invita l’ente ad ampliare il controllo successivo di regolarità, a trasmettere il referto sul controllo di gestione e a implementare il controllo strategico e quello sulla qualità dei servizi, con riserva di verifica dei successivi referti anche ai fini dell’art. 148, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000.
Nota della Redazione
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