Inammissibile il parere sulle indagini prima della donazione: la funzione consultiva non copre scelte gestionali (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 166 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come integrata dall’art. 2 della legge n. 1/2026, mantiene natura generale e astratta, limitandosi alla materia della contabilità pubblica e alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la stessa. È conseguentemente inammissibile la richiesta di parere che non sia finalizzata a ottenere indicazioni interpretative su tali principi, ma sia volta a ricevere indicazioni su una specifica attività gestionale da porre in essere, in quanto la risposta consultiva non può essere resa astraendo dal caso concreto e dai suoi elementi specifici, risolvendosi, altrimenti, in una forma di co-amministrazione. La funzione consultiva non può interferire con l’ambito di cognizione attribuito alle altre giurisdizioni né con le funzioni di controllo, requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Cotronei, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 1/2026, ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Calabria. Nel centro storico del territorio comunale insiste un immobile di particolare interesse storico e architettonico, oggetto di ordinanze di messa in sicurezza rimaste inottemperate o solo parzialmente eseguite. Il proprietario ha manifestato la volontà di donare il bene al Comune, che ha riconosciuto l’interesse pubblico all’acquisizione. Il responsabile del patrimonio ha ritenuto necessaria una verifica della sicurezza e una valutazione economica dell’immobile, nonché del costo degli interventi di messa in sicurezza. Il Comune ha quindi chiesto se sia conforme ai principi amministrativo-contabili e di sana gestione finanziaria l’utilizzo di risorse pubbliche, anteriormente al perfezionamento dell’atto traslativo, per l’affidamento di indagini preliminari, verifiche statiche, attività tecniche specialistiche e valutazioni economico-patrimoniali e storiche sull’immobile.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato la richiesta nell’ambito della funzione consultiva, richiamando la delibera delle Sezioni riunite n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, secondo cui la legge n. 1/2026 ha integrato in chiave evolutiva la funzione consultiva ex legge n. 131/2003, mantenendo ferma la natura generale e astratta della stessa e riservando la possibilità di pareri su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete alla sola attuazione del PNRR e del PNC. Nel caso di specie, la richiesta non riguardava l’attuazione del PNRR o del PNC, sicché l’esame è avvenuto alla luce dei principi elaborati nella vigenza della legge n. 131/2003, che mantiene la valenza di “Grundnorm” della funzione consultiva.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile, provenendo dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000. Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Sezione ha richiamato i rigorosi limiti che circoscrivono la funzione consultiva: la materia, limitata alla contabilità pubblica; la non interferenza con le funzioni di controllo, requirenti e giurisdizionali della Corte e con l’ambito di cognizione di altre giurisdizioni; la generalità e astrattezza; l’estraneità ad atti gestionali specifici.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/2010 e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, la Sezione ha osservato che la materia della contabilità pubblica può ricomprendere, in una visione dinamica, anche questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti a statuizioni recanti limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Nel caso in esame, la richiesta, pur implicando l’utilizzo di risorse pubbliche, non risulta finalizzata a ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti di contabilità pubblica, ma piuttosto a ricevere indicazioni sull’attività gestionale da porre in essere.
La Sezione ha inoltre rilevato che la risposta non avrebbe potuto essere resa astraendo dal caso concreto, dovendo considerare elementi specifici quali l’avvenuta o meno esecuzione in danno delle ordinanze contingibili e urgenti, gli elementi oggetto delle prospettate indagini, la possibilità di ricorrere a professionalità interne già in servizio e l’incidenza degli oneri sulle risorse disponibili. In tale contesto, la funzione consultiva si risolverebbe in co-amministrazione, inammissibile alla luce dei principi sopra richiamati. Per tali ragioni, la richiesta è stata dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.