Compiti dell’Organo di revisione e attendibilità dei saldi di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 13 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I compiti intestati all’Organo di revisione degli enti locali non si esauriscono in manifestazioni di giudizio, ma comprendono obblighi di verifica e di asseverazione che assurgono a strumenti di creazione di certezza giuridicamente rilevante. Le nozioni di parere, verifica, attestazione e asseverazione non sono tra loro sinonime: mentre il parere si risolve in un semplice giudizio, suscettibile di essere disatteso con motivazione, l’attestazione e l’asseverazione sono funzionali alla determinazione attendibile del risultato di amministrazione. Il mancato rispetto dei principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011 non costituisce un mero vizio formale, ma può integrare una manovra elusiva degli equilibri di bilancio presidiati dall’art. 81 Cost.. Ne deriva che la verifica demandata all’Organo di revisione sugli equilibri finanziari ex art. 147-quinquies TUEL esige un accertamento non campionario, ma completo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha avviato un’indagine sulla corretta applicazione dei compiti intestati all’Organo di revisione in ordine alla certezza e all’attendibilità dei saldi di bilancio, in riferimento all’esercizio finanziario 2023. L’attività è programmata dalla deliberazione n. 134/2024/INPR e prosegue un precedente filone di controllo già avviato con la deliberazione n. 27/2022/INPR.
Con il provvedimento in esame la Sezione ha deliberato di avviare l’indagine, approvando la relazione che ne definisce i caratteri e il questionario da somministrare agli enti selezionati. La questione attiene alla delimitazione del ruolo e delle responsabilità dell’Organo di revisione nel presidio della attendibilità delle poste contabili.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che l’armonizzazione contabile è strumento essenziale per garantire comparabilità tra i bilanci pubblici e prevenire squilibri, in coerenza con gli artt. 81 e 119 Cost. Il mancato rispetto dei principi del d.lgs. n. 118/2011 può configurarsi come manovra elusiva diretta a incrementare indebitamente la capacità di spesa dell’ente.
Il fulcro argomentativo è la distinzione tra le funzioni intestate all’Organo di revisione. I concetti di parere, verifica, attestazione e asseverazione delineano situazioni con diverso e crescente grado di certezza. Il parere è preventivo e può essere disatteso dall’organo decidente con motivazione; l’attestazione, invece, è funzionale alla creazione di una certezza giuridicamente rilevante, dalla quale non è consentito discostarsi.
La Sezione sottolinea che, nel caso del fondo rischi e della verifica delle giacenze di cassa, l’ordinamento esige un accertamento ricognitivo di situazioni di fatto, non riducibile a un giudizio valutativo. Le verificazioni sono atti dichiarativi concernenti l’esistenza e la misurazione di dati fattuali, con valore di certezza.
Quanto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati, l’art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 richiede un’informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione, che evidenzi analiticamente le discordanze e ne fornisca motivazione. L’inosservanza vulnera la trasparenza dei rapporti e l’attendibilità dei rispettivi bilanci.
Sul piano dei compiti di controllo, la Sezione chiarisce che, mentre per i singoli atti gestionali l’art. 239, lett. c), TUEL consente il campionamento, la verifica sugli equilibri finanziari ex art. 147-quinquies TUEL postula un accertamento non campionario. Il controllo sugli equilibri implica anche la valutazione degli effetti dell’andamento degli organismi gestionali esterni sul bilancio dell’ente, con responsabilità rilevanti ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUEL.
Nota della Redazione
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