Improcedibile il giudizio di conto senza parificazione da soggetto terzo (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce condizione preliminare di procedibilità del giudizio di conto e deve essere operata da un soggetto terzo rispetto all’agente contabile. Il principio di alterità tra controllore e controllato risponde alla funzione stessa della parificazione e non è derogabile in ragione delle difficoltà gestionali dell’ente. Ove il conto sia sottoscritto e parificato dal medesimo soggetto, il giudizio è improcedibile e ogni questione di merito resta assorbita. Il conto deve essere ridepositato dall’amministrazione, munito del visto di parifica rilasciato da soggetto competente e diverso dall’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di responsabilità ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione delle entrate del servizio demografico di un Comune, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, reso dall’agente contabile, che all’epoca rivestiva anche la carica di Sindaca dell’ente.
Il magistrato istruttore, con relazione, ha chiesto la fissazione dell’udienza per l’esame del conto e la declaratoria di improcedibilità, rilevando plurimi profili di irregolarità: mancata nomina dell’agente contabile e del responsabile del procedimento; sottoscrizione e parificazione del conto da parte dello stesso soggetto; verifiche trimestrali di cassa non estese alla gestione dei diritti riscossi dall’ufficio demografico; assenza di evidenza delle quote riscosse per conto del Ministero dell’interno e del relativo riversamento; riversamento tardivo delle somme di competenza dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla duplice funzione riconosciuta al giudizio di conto: l’accertamento della regolarità della gestione dei beni pubblici e l’eventuale accertamento del credito dell’amministrazione verso l’agente contabile. In esso confluiscono due azioni distinte, una diretta all’approvazione o rettificazione del conto, l’altra volta al discarico o alla condanna del contabile al pagamento del saldo attivo, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni riunite n. 720 del 1991.
Entrambi i profili presuppongono, quale condizione preliminare di procedibilità, l’avvenuta parificazione del conto da parte di un soggetto terzo rispetto all’agente contabile. La Corte richiama l’art. 93, comma 2, TUEL, che assoggetta alla giurisdizione contabile chi ha maneggio di pubblico denaro, l’art. 233, comma 1, TUEL, sul termine di trasmissione del conto, e l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, che impone la revisione e la parificazione dei conti da parte degli uffici competenti.
Su questa base, la giurisprudenza contabile ritiene pacificamente che la parificazione debba essere operata da soggetto diverso dall’agente contabile, per garantire l’alterità tra controllore e controllato e non vanificare la funzione stessa del controllo, come affermato dalla Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia n. 24/2025. Nella stessa direzione l’art. 145, comma 3, c.g.c., che subordina l’esame del conto da parte del giudice relatore all’accertamento della sua avvenuta parificazione.
Nel caso di specie, il conto risulta sottoscritto e parificato dal medesimo soggetto, in violazione del principio di alterità. Le difficoltà gestionali dell’ente, di ridotte dimensioni e privo di segretario titolare, non valgono a derogare a una condizione posta a tutela della correttezza della gestione. Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito, e ordina il rideposito del conto presso la Sezione, munito del visto di parifica rilasciato da soggetto competente. L’assenza di condanna dell’agente contabile esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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