Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 36 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 196 c.g.c. disciplina una fattispecie di improcedibilità processuale che opera ope legis al verificarsi di una duplice condizione: la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione e l’ulteriore assenza alla successiva udienza fissata con il rinvio. In tal caso il collegio dichiara l’improcedibilità dell’appello anche d’ufficio, con conferma della sentenza impugnata. La norma risponde a un’esigenza di definizione del giudizio e di non ultrattività dell’impulso di parte, sicché l’onere di comparire alla nuova udienza grava sull’appellante, ritualmente avvisato. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione di merito e impone, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., la compensazione delle spese tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia conseguita mediante cumulo gratuito dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, con quota a carico dell’INPS e quota a carico dell’ENPAM, aveva impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana il metodo di calcolo applicato dall’Istituto alla quota di propria competenza. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’anzianità utile al 31 dicembre 1995 dovesse essere verificata sulla sola gestione di riferimento e che quella maturata nel settore pubblico risultasse inferiore ai diciotto anni richiesti dall’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995.

Avverso tale decisione l’interessata proponeva appello davanti alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, censurando l’interpretazione dei commi 244-246 della legge n. 228/2012 e la regolamentazione delle spese. Instaurato il giudizio, la parte appellante non si presentava all’udienza di discussione del 14 maggio 2025; il collegio disponeva il rinvio a una successiva udienza, con comunicazione alla parte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’accertamento in fatto della mancata comparizione dell’appellante all’udienza del 14 maggio 2025. Preso atto dell’assenza, il collegio aveva disposto il rinvio della discussione all’udienza del 21 gennaio 2026, in applicazione dell’art. 196 c.g.c., con onere per la Segreteria di comunicare l’estratto del verbale.

Il giudice di appello verifica la ritualità dell’avviso: la comunicazione risulta consegnata alla casella di posta elettronica certificata del difensore in data 30 maggio 2025, con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

All’udienza del 21 gennaio 2026 il collegio constata nuovamente l’assenza della parte appellante, mentre è presente la difesa dell’INPS. Richiamata la formulazione della norma, che sanziona con l’improcedibilità l’assenza dell’appellante alla nuova udienza fissata a seguito del primo rinvio, la Corte applica il disposto legislativo.

Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, con conferma della sentenza appellata e definizione del giudizio senza alcun esame delle censure di merito. La decisione resta pertanto sul piano processuale, senza pronunciarsi sul cumulo gratuito né sul metodo di calcolo della quota previdenziale.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione tra le parti ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., in ragione dell’esito meramente processuale della controversia. Segue il mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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