Parere negativo già reso: non luogo a provvedere sull’atto reiterato (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 7 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la Sezione regionale di controllo abbia già espresso parere negativo su una delibera di acquisizione o costituzione societaria, l’ente che intenda procedere egualmente non può sottoporne al Collegio una nuova deliberazione, ancorché emendata o integrata. Il comma 4, ultimo alinea, dell’art. 5 del T.U.S.P. gli impone soltanto di motivare analiticamente le ragioni del dissenso dal parere e di darne pubblicità sul sito istituzionale. Ne deriva che una deliberazione meramente riapprovativa, adottata previo annullamento di quella già scrutinata, non è scrutinabile e va dichiarato il non luogo a provvedere.
Il Fatto
Un Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo una delibera consiliare con cui, dopo aver annullato una precedente deliberazione, riapprova l’adesione a una società a totale capitale pubblico per la gestione del servizio idrico integrato regionale. L’atto originario era già stato sottoposto alla Corte che, con precedente pronuncia, aveva espresso parere negativo per carenza di motivazione sulla sostenibilità finanziaria e per contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo.
L’ente, preso atto di quel parere, annulla la delibera del 2023 e ne adotta una nuova, di contenuto omologo, trasmettendola nuovamente alla Sezione ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016. La questione che giunge al Collegio riguarda la possibilità stessa di un secondo scrutinio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo dopo la novella dell’art. 5 T.U.S.P. operata dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3), legge n. 118/2022. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione, anche indiretta, alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La Corte sottolinea che, in caso di parere negativo totale o parziale, la norma accorda all’ente una sola alternativa: procedere egualmente, motivando analiticamente le ragioni del dissenso e pubblicandole sul sito istituzionale. Se la Sezione non si pronuncia nel termine, l’amministrazione può procedere. Il che conferma che il parere è atto conclusivo della fase di controllo, non suscettibile di replicazione.
Da qui la lettura dell’ultimo alinea del comma 4: se è vero che ubi lex noluit tacuit, non è normativamente ammessa la possibilità di reiterare l’invio di analogo deliberato, eventualmente emendato, alla Corte contabile. L’unica via è la “procedura egualmente” con onere motivazionale rafforzato.
La Sezione rileva che la delibera in esame non è una nuova adesione, ma una mera riapprovazione emendata di quella già vagliata con esito negativo. Non conserva quindi il potere di esprimersi nuovamente su un’equipollente deliberazione, sia pure integrata degli elementi dichiarati carenti. Richiama, sul punto, proprie precedenti deliberazioni e pronunce della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che confermano l’impostazione.
Ne consegue la dichiarazione di non luogo a provvedere, ai sensi del citato comma 4, ultimo alinea, con disposizione di comunicazione al Comune entro cinque giorni dal deposito e richiamo all’obbligo di pubblicazione.
Nota della Redazione
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