Irregolarità del conto giudiziale senza ammanchi e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 129 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il collegio che non pronuncia il discarico dell’agente contabile dichiara l’irregolarità della gestione contabile ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., anche quando non emerga alcun ammanco e non siano configurabili profili di responsabilità. La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale presuppone la verifica dei soli difetti di compilazione e delle violazioni delle regole di tenuta del conto, non l’accertamento di un danno erariale. La compensazione delle spese del giudizio trova giustificazione nella mancanza di ammanchi e di responsabilità, che integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. La pronuncia non preclude alla Procura regionale la successiva verifica di eventuali responsabilità amministrative.
Il Fatto
Con relazione del magistrato relatore per i conti giudiziali veniva proposta l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale dell’economo di un comune per la gestione relativa all’anno 2018. L’istruttoria rilevava la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario chiamato a effettuare le verifiche di regolarità del conto. Emergevano inoltre la mancata registrazione dell’anticipazione del fondo cassa, il mancato transito della restituzione nel conto e l’assenza della prescritta relazione degli organi di controllo interno.
Con sentenza-ordinanza del 2024 la Sezione dichiarava il non luogo a provvedere e restituiva gli atti al magistrato istruttore ai sensi dell’art. 149, primo comma, c.g.c. L’agente contabile depositava memoria con le proprie giustificazioni. Con nuova relazione il magistrato riferiva che il comune aveva depositato lo stesso conto giudiziale, con due differenti sottoscrizioni, confermando i rilievi. La Procura regionale chiedeva dichiararsi l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Il primo prevede il deposito della relazione di discarico quando il conto chiuda in pareggio e risulti regolare; ove il relatore rilevi l’assenza del pareggio o l’irregolarità, si applica l’art. 147 c.g.c., che impone al Presidente di fissare l’udienza di discussione entro trenta giorni dal deposito della relazione.
Nel caso di specie la nota istruttoria proveniente dal comune evidenzia una diffusa irregolarità nella compilazione del conto, che permane anche dopo la nuova istruttoria. Il conto presenta difetti formali rilevanti: è verosimilmente lo stesso già depositato dall’agente, poiché reca la medesima data di sottoscrizione; permane la mancata registrazione dell’anticipazione di cassa e il mancato transito del fondo cassa nel conto.
Il Collegio richiama l’art. 149, comma 3, c.g.c., secondo cui, quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile. Su questa base ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.
La mancanza di ammanchi e di responsabilità costituisce gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio. La Corte precisa, infine, che nulla impedisce alla Procura regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative.
La Sezione dichiara pertanto l’irregolarità del conto giudiziale senza addebito di responsabilità e compensa le spese.
Nota della Redazione
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