Pensioni, appello infondato su benefici, incollocabilità e indennità di volo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 101 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere su un capo di domanda è legittima quando l’amministrazione, in corso di causa, adotti il provvedimento satisfattivo della pretesa, facendo venir meno l’interesse alla decisione di merito su quello specifico profilo. Il principio di non contestazione non opera sulla interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, che appartiene al potere-dovere del giudice, e neppure sui fatti incompatibili con una contestazione sull’an della pretesa. L’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. subordina la proponibilità dell’azione in materia pensionistica all’esaurimento del procedimento amministrativo, sicché è improcedibile la domanda di assegno di incollocabilità priva di provvedimento formale e di silenzio-rifiuto. La censura che contesti l’apprezzamento delle prove è inammissibile come quaestio facti, e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non supplisce all’onere probatorio della parte.

Il Fatto

Gli eredi di un pensionato agiscono in appello avverso la sentenza n. 799/2021, con cui il giudice regionale monocratico per il Lazio aveva definito il giudizio pensionistico instaurato dal dante causa per la riliquidazione migliorativa della pensione privilegiata ordinaria in godimento dal 25 marzo 2010. L’interessato aveva invocato i benefici di cui agli artt. 2 della legge n. 336/1970, 4 del d.lgs. n. 165/1997, 60, 67 e 104 del d.P.R. n. 1092/1973 e il calcolo della microqualifica P282.

Il primo giudice aveva condannato l’Istituto previdenziale al pagamento degli arretrati per il periodo 24 marzo 2010 – 31 marzo 2019, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla riliquidazione, l’inammissibilità della domanda sulla microqualifica e il rigetto delle pretese su indennità di aeronavigazione e altri benefici. Il pensionato propone appello; nelle more decede e gli eredi chiedono la prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge il gravame. Quanto al primo motivo, il Collegio esclude la violazione di legge nella declaratoria di cessazione della materia del contendere: l’Istituto aveva adottato in corso di causa l’atto n. LT012017882611 del 23 ottobre 2020, satisfacendo la pretesa al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e facendo venir meno l’interesse alla decisione su quel capo.

La censura sulla non contestazione è inconferente. Richiamando Cass. civ., Sezioni Unite, n. 761 del 23 gennaio 2002, la Corte ricorda che la non contestazione rileva riguardo ai fatti e non alla determinazione della loro dimensione giuridica: l’interpretazione della disciplina della quantificazione resta nel potere-dovere del giudice. Nel caso concreto, comunque, l’Istituto aveva contestato l’an di ciascuna domanda.

Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l’improcedibilità del capo sull’assegno di incollocabilità. Il Collegio richiama le Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023: l’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. ammette l’azione solo per domande già valutate dall’amministrazione, o per le quali sia maturato il silenzio-rifiuto a seguito di diffida. Nella specie mancava sia il provvedimento formale sia la diffida, sicché la pronuncia di improcedibilità è corretta.

Il terzo motivo è, oltre che infondato, inammissibile. La doglianza sull’indennità di aeronavigazione contesta in realtà l’apprezzamento delle risultanze probatorie e si risolve in una quaestio facti. Le Sezioni Riunite n. 10/QM del 1° aprile 1998 precisano che il Giudice d’appello verifica se il dedotto motivo di diritto abbia consistenza o sia strumentale. Il mero possesso dell’attestato di abilitazione al lancio non prova lo svolgimento delle esercitazioni periodiche: l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non supplisce all’onere probatorio. Dubbia, infine, la stessa applicabilità dell’art. 5, commi 4, 5 e 6, della legge n. 78/1983, che presuppone il pregresso servizio presso unità paracadutisti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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