Prova del danno erariale e insindacabilità delle scelte discrezionali (Corte dei Conti Sez. III App. n. 254 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile non può sindacare il merito delle scelte discrezionali dell’organo amministrativo, ma può vagliarne la conformità alla legge e l’eventuale eccesso di potere, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. La condanna risarcitoria presuppone la prova del danno erariale: essa non può fondarsi su una ricostruzione che ometta l’esame delle difese tecniche di parte, quando queste offrano criteri e giustificazioni idonei a escludere la duplicazione dei costi e l’indebitezza dei pagamenti. In tal caso la domanda del Requirente va rigettata per difetto probatorio.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione di fondi statali e regionali destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, confluiti in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Con un accordo di programma del 25.11.2010 furono finanziati 185 interventi urgenti; un Centro di geomorfologia integrata fu incaricato di rilievi con tecnica LIDAR e di attività di supporto tecnico-logistico.
La Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 20 del 2023, ha condannato in solido il Centro e due funzionari commissariali per tre poste di danno: il pagamento di fatture per rilievi LIDAR e per supporto logistico, ritenute indebite o duplicate. Gli appellanti hanno impugnato la decisione davanti alla Sezione Terza centrale d’Appello; la Procura ha chiesto la conferma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, disposta la riunione degli appelli, esamina anzitutto l’eccezione di tardività della citazione in riassunzione. La censura, già rigettata in primo grado, non è accolta: il dato letterale della norma che regola il reclamo avverso l’ordinanza sulla proroga non consente un sindacato proposto con forme diverse dal reclamo, né un riesame nel merito delle valutazioni già compiute.
Nel merito, la Corte applica il criterio della ragione più liquida e affronta per prime le censure sull’insussistenza del danno. Quanto alla posta relativa ai rilievi LIDAR, il giudice di prime cure ha ricostruito una duplicazione dei costi per la moltiplicazione della voce di spesa in presenza di più Comuni compresi in un unico piano di volo. La Corte rileva però che la sentenza appellata non ha esaminato la Relazione tecnica di parte, che illustra i criteri di fatturazione, l’incomparabilità dei preventivi di mercato e la differenza qualitativa e quantitativa dei dati rispetto a quelli già in possesso dell’amministrazione.
Su questo punto il Collegio è netto: il difetto di prova del danno contestato, alla luce degli elementi tecnici non valutati, impone conclusioni opposte a quelle di prime cure, anche riguardo alla congruità dei costi. Analoga conclusione vale per la seconda posta, relativa a una fattura “a saldo” ritenuta non dovuta: il Piano esecutivo consentiva attività su un numero di Comuni superiore ai venti inizialmente previsti, e la documentazione in atti attesta l’esplicazione e la giustificazione delle attività, incrinando l’impianto accusatorio.
Quanto al danno per il supporto logistico, la Corte rileva che gli elementi in atti — relazioni bimestrali e finali, testate dei progetti, partecipazione dei tecnici alla progettazione degli interventi — non consentono di addivenire alla formazione della prova del danno, non potendosi inferire dalle sole circostanze valorizzate dal primo giudice. Gli appelli riuniti sono pertanto accolti, con rigetto della domanda di risarcimento e condanna del Ministero alle spese legali per entrambi i gradi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.