Ricongiunzione contributiva inammissibile se richiesta da soggetto già pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 66 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi prevista dall’art. 1 della legge n. 29 del 1979 e dall’art. 2 della legge n. 29 del 1979 può essere esercitata dal lavoratore dipendente, pubblico o privato, in qualsiasi momento, ma sempre in costanza del rapporto di lavoro, incluso l’ultimo giorno, ovvero prima dell’acquisizione dello status di pensionato. La richiesta presentata dopo il collocamento a riposo è inammissibile, salvo che ricorrano i presupposti eccezionali dell’art. 4, comma 2, della legge n. 29 del 1979, che consente la ricongiunzione successiva solo per ulteriori periodi maturati dopo una prima ricongiunzione e solo presso la gestione ove la posizione era già accentrata. Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, di cognizione piena sul rapporto e non impugnatorio, il giudice verifica la titolarità effettiva del diritto e non i vizi del provvedimento di diniego. Esula dalla giurisdizione contabile la cognizione sulla pensione supplementare in gestione AGO.
Il Fatto
Il ricorrente aveva maturato 749 settimane di contribuzione nel regime generale INPS tra il 1984 e il 2007 e, dal 1995 al 2020, ulteriore contribuzione nella gestione pubblica. L’11 novembre 2020 ha presentato domanda di pensione di vecchiaia e, contestualmente, istanza di ricongiunzione dei contributi versati nel regime generale. Il 20 novembre 2020 ha poi chiesto la pensione supplementare di vecchiaia, segnalando la pendenza della ricongiunzione.
Con pec del 4 febbraio 2021 l’INPS ha respinto l’istanza, rilevando che la contribuzione di cui si chiedeva il trasferimento era già oggetto di differente trattamento pensionistico. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo di accertare il diritto alla ricongiunzione, di ottenere la comunicazione dell’onere e la riquantificazione del trattamento dalla data della domanda, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito, tra l’altro, che la domanda era stata presentata da soggetto già in pensione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice contabile ha precisato la natura del giudizio pensionistico: esso non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento degli atti dell’amministrazione. Si tratta di una cognizione piena sul rapporto pensionistico, esercitata in giurisdizione esclusiva ed estesa a tutte le questioni sull’an e il quantum della pensione. Non rilevano quindi i vizi del procedimento che ha condotto al diniego, ma la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato. Il giudice ha inoltre escluso dalla propria giurisdizione le questioni relative alla pensione supplementare in gestione AGO, estranee alla materia delle pensioni pubbliche.
Nel merito, la questione riguardava la ricongiunzione in gestione pubblica dei periodi contributivi in gestione generale INPS indicati nella domanda dell’11 novembre 2020. Il giudice ha ricostruito il quadro normativo richiamando l’art. 1, comma 1, della legge n. 29 del 1979, che attribuisce al lavoratore dipendente la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la ricongiunzione, e l’art. 4, comma 1, che configura tale facoltà come esercitabile una sola volta.
Da tali disposizioni — e in particolare dall’uso testuale del termine “lavoratore” — il giudice ha desunto che la domanda va presentata quando il rapporto di lavoro è ancora in corso, incluso l’ultimo giorno, o comunque prima dell’acquisizione dello status di pensionato. La ricongiunzione successiva al pensionamento è ammessa solo in via eccezionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 29 del 1979, per ulteriori periodi maturati dopo una prima ricongiunzione e presso la gestione ove la posizione era già accentrata.
Dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale è emerso che il ricorrente, ancora in servizio, aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia il 10 gennaio 2020, aveva proseguito l’attività fino al 31 agosto 2020 ed era stato collocato a riposo dal 1 settembre 2020, con decorrenza della pensione dal medesimo giorno. La domanda di ricongiunzione dell’11 novembre 2020 è stata quindi presentata quando il ricorrente non poteva più qualificarsi come lavoratore, essendo in quiescenza dal 1 settembre 2020, né ricorrevano i presupposti dell’art. 4, comma 2.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La particolarità della fattispecie e la formulazione non univoca dell’art. 4 della legge n. 29 del 1979 hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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