Notifica dell’appello contabile a mezzo postale e prova del perfezionamento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 8 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità contabile, la notifica dell’atto di appello a mezzo del servizio postale si perfeziona secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982. Quando il destinatario rifiuti di ricevere il piego, ovvero sia temporaneamente assente o manchino persone idonee a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal documento di ricevimento che attesta la consegna all’ufficio postale o l’avvenuto tentativo di consegna. Ove tale prova sia giudizialmente raggiunta, l’effetto della notifica si trasforma da presunto in certo. La successiva notifica del decreto di fissazione dell’udienza non ha effetto sanante qualora intervenga quando la sentenza appellata sia già passata in giudicato. L’appello proposto in tale situazione è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità contabile promosso dalla Procura regionale nei confronti del titolare di una ricevitoria del Lotto e di una rivendita di generi di monopolio. Si contestava il mancato riversamento dei proventi del gioco in alcune settimane contabili. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 257/2021, aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento di una somma determinata detraendo dal danno contestato l’importo di una polizza assicurativa incamerata dall’Amministrazione finanziaria.

Avverso tale decisione la Procura regionale ha proposto appello, deducendo un unico motivo: la violazione e falsa applicazione della legge n. 20/1994, per avere il giudice scomputato dal quantum risarcitorio la somma incamerata a titolo di clausola penale e non di risarcimento. La questione centrale, tuttavia, si sposta sul piano processuale: la ritualità della notifica dell’atto di appello e la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della notifica dell’atto di appello a mezzo del servizio postale, richiamando il principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021. Secondo tale orientamento, qualora il destinatario rifiuti di ricevere il piego, ovvero sia temporaneamente assente o manchino altre persone idonee a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal documento di ricevimento che attesta la consegna all’ufficio postale o l’avvenuto tentativo di consegna. Ove il giudice ritenga raggiunta tale prova, l’effetto della notifica si trasforma da presunto in certo.

La Corte rileva che la notifica dell’atto di appello risulta avvenuta per il tramite del servizio postale e che il decreto di fissazione dell’udienza è stato notificato regolarmente, a mani proprie dell’appellato. Nel corso dell’udienza il rappresentante della Procura Generale, interpellato dal Presidente relatore, ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione relativa all’avviso di ricevimento, non depositata né allegata al fascicolo.

Su questo punto si concentra il ragionamento decisivo. Il Collegio osserva che alcun effetto sanante può essere riconosciuto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, poiché essa è intervenuta quando la sentenza appellata era già passata in giudicato. La mancata prova del perfezionamento della notifica dell’atto di appello impedisce di ritenere tempestivamente instaurato il rapporto processuale di impugnazione.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana, essendo la stessa passata in giudicato. La decisione è assorbente rispetto all’unico motivo di merito, relativo alla qualificazione della somma incamerata e alla sua detraibilità dal danno erariale. Nulla è disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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