Definizione con rito abbreviato e integrale versamento della somma offerta (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 12 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato previsto dal codice di giustizia contabile consente la definizione del procedimento quando l’istanza sia stata tempestivamente formulata nella memoria di costituzione, il pubblico ministero abbia espresso parere favorevole e non emergano profili di doloso arricchimento in capo ai convenuti. Il perfezionamento del rito richiede il regolare versamento della somma offerta a titolo di risarcimento del danno, entro il termine assegnato. Documentato tale adempimento da parte di tutti i convenuti, il Collegio dichiara definito il giudizio e liquida le spese processuali in favore dello Stato, a carico dei convenuti in quote uguali. La condanna penale irrevocabile per il reato presupposto integra elemento probatorio adeguato dei comportamenti illeciti e dei loro effetti lesivi.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio tre soggetti — già condannati in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di concorso in tentata concussione — chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno arrecato all’azienda sanitaria regionale.
I convenuti, costituendosi con memorie, hanno chiesto in via preliminare l’ammissione al rito abbreviato, offrendo una somma corrispondente al cinquanta per cento della complessiva domanda risarcitoria proposta nei loro confronti. Dopo il decreto che aveva ritenuto sussistenti gli elementi probatori degli illeciti e dei relativi effetti lesivi, la questione è giunta alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 del codice di giustizia contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti per l’accesso al rito abbreviato. Le istanze erano state proposte tempestivamente nelle memorie di costituzione e il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole, non ravvisando elementi ostativi.
La Corte ha poi escluso la configurabilità di profili di doloso arricchimento in capo ai convenuti. Tale accertamento negativo è condizione necessaria perché l’offerta risarcitoria possa spiegare l’effetto deflattivo tipico del rito.
Quanto alla misura delle somme, il Collegio le ha ritenute congrue rispetto alla domanda risarcitoria. Il percorso argomentativo si è quindi concentrato sulla verifica dell’integrale adempimento dell’obbligazione assunta dai convenuti.
I versamenti sono stati documentati mediante bonifici bancari eseguiti nel mese di dicembre 2024. La loro regolarità ha consentito di ritenere perfezionato il rito e di definire il giudizio. Sul punto, la Corte ha dichiarato definito il procedimento essendo stato documentato l’avvenuto regolare versamento della somma complessiva.
Le spese processuali, da rifondersi in favore dello Stato, sono state liquidate dalla Segreteria a carico dei convenuti in quote uguali tra loro.
Nota della Redazione
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