Riliquidazione pensione per contribuzione versata in fuori ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 194 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione datrice di lavoro non preclude l’accoglimento della domanda di riliquidazione pensionistica proposta nei confronti dell’ente previdenziale, quando la documentazione utile al ricalcolo sia già nella disponibilità dell’Istituto. L’INPS è tenuto a includere nella base pensionabile la contribuzione versata dal dipendente durante il periodo di fuori ruolo, ove risulti provata la regolarità dei versamenti e la trasmissione dei dati da parte dell’amministrazione. Il comportamento processuale dell’ente che, pur avendo ricevuto la documentazione, non completi le verifiche istruttorie giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di una soprintendenza del Ministero dei Beni Culturali dal 1977, prestava servizio fuori ruolo per complessivi otto anni, dall’1.9.1996 al 31.8.2004, in forza di due decreti ministeriali, assolvendo direttamente agli obblighi contributivi e previdenziali, come attestato dalle quietanze di pagamento.
Ottenuta la pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza dal 12 ottobre 2018, la ricorrente rilevava che il calcolo non includeva gli oneri contributivi versati nel periodo di fuori ruolo. Dopo la domanda di riliquidazione inoltrata a mezzo posta certificata nel giugno 2021 e la successiva diffida rimasta senza riscontro, agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto e la condanna dell’INPS al ricalcolo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della legittimazione passiva, rilevando che dagli atti emerge come l’INPS sia in possesso della documentazione sufficiente e necessaria ai fini del decidere, già trasmessa dal Ministero. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo, poiché non residua alcuna questione sulla parte di documentazione originata dall’amministrazione.
Nel merito, il Collegio rileva che la relazione del Segretariato regionale per il Veneto in data 25 marzo 2024 dimostra l’avvenuta trasmissione all’INPS della documentazione relativa al servizio prestato e alla contribuzione per cui è causa. La tesi dell’Istituto, fondata sull’assenza di documentazione, è pertanto destituita di fondamento.
La Corte sottolinea che l’INPS non ha controdedotto né replicato alcunché una volta emerso, dalle acquisizioni istruttorie, che la documentazione necessaria era stata trasmessa dal Ministero; ha invece chiesto un termine per completare le verifiche, ma alla data dell’udienza il difensore non era stato informato dagli uffici degli eventuali esiti.
Il ricorso è quindi accolto integralmente: la Corte dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, tenendo conto della contribuzione relativa al servizio prestato in fuori ruolo dall’1.9.1996 al 31.8.2004, e condanna l’INPS a riconoscere tale diritto e al pagamento delle differenze sui ratei maturati a decorrere dal 2.10.2018.
Quanto agli oneri accessori, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale, oltre agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto anche del comportamento processuale dell’Istituto; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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