Incarichi dirigenziali scolastici: obbligo motivazionale e criteri di scelta (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 202 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di conferimento di un incarico dirigenziale alle dipendenze della pubblica amministrazione è atto privatistico, riconducibile ai poteri negoziali del datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e le relative controversie spettano al giudice ordinario ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001. Non trova pertanto applicazione diretta la disciplina della legge n. 241/1990. Ciò nonostante, l’operato della pubblica amministrazione-datore di lavoro deve rispettare i criteri di massima dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., in coerenza con gli artt. 97 Cost. e 2 d.lgs. n. 165/2001. Ne deriva che l’atto di conferimento richiede un’adeguata motivazione delle ragioni della scelta comparativa, con esplicitazione delle qualità del prescelto e di quelle degli altri candidati.
Il Fatto
Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania adottava un decreto di conferimento di un incarico dirigenziale a una dirigente scolastica, già titolare della medesima istituzione scolastica, che aveva presentato istanza di mutamento di incarico. Il provvedimento non accoglieva l’istanza, confermando la dirigente sulla sede di precedente titolarità.
Il Magistrato istruttore formulava un rilievo, rappresentando un possibile profilo di contraddittorietà con la motivazione posta alla base di un diverso decreto, relativo al conferimento di incarico a un’altra dirigente, e sollecitando l’amministrazione a indicare con precisione il criterio di preferenza adoperato. L’amministrazione riscontrava il rilievo e integrava la motivazione, depositando ulteriore documentazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’inquadramento dogmatico degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali nel rapporto di lavoro privatizzato. L’atto è espressione di poteri negoziali del datore di lavoro e la sua impugnazione è devoluta al giudice ordinario. La procedura non è qualificabile come autentica procedura concorsuale, poiché l’amministrazione verifica l’idoneità del dirigente senza attribuire punteggi né formare graduatorie, secondo il richiamo a Cass. civ., Sez. Un., n. 26799/2008.
Tale qualificazione non consente però di applicare direttamente la legge n. 241/1990, né di invocare l’art. 21-octies. L’operato dell’amministrazione-datore di lavoro deve comunque connotarsi per coerenza e logicità, senza incorrere in illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, nel rispetto del quadro normativo e degli atti di macro-organizzazione.
Il requisito motivazionale, quando riferito a una valutazione comparativa, esige l’esplicitazione non solo delle qualità del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni del loro scarto. Non può essere assolto in via meramente formale, dovendo rendere chiari i profili cui si è ritenuto di attribuire preponderanza, come chiarito da Cass. civ., Sez. lav., n. 7495/2015 e Cass. civ., Sez. lav., n. 17320/2022.
Nel caso concreto, il decreto esaminato contiene un’illustrazione, sia pure stringata, delle ragioni del diniego e dell’assegnazione, indicando ab origine i criteri della scelta: la maggiore anzianità di ruolo e la maggiore competenza professionale riferita alla singola istituzione. Il concreto governo di tali scelte non è sindacabile sotto il profilo della congruità e dell’opportunità, pena un’indebita invasione nel merito. I rilievi iniziali risultano superati e la Sezione ammette l’atto al visto e alla registrazione, disponendone la pubblicazione.
Nota della Redazione
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