Ordinanze contingibili e urgenti: genericità del dispositivo e difetto di istruttoria (TAR Campania n. 1038 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 devono essere sorrette da un’istruttoria adeguata e da una motivazione che espliciti in concreto gli interventi necessari. Il dispositivo che si limiti a ingiungere genericamente l’esecuzione di lavori, senza chiarire le caratteristiche tecniche delle opere, è affetto da genericità che ne compromette l’eseguibilità. I presupposti indefettibili dell’urgenza e della contingibilità non possono fondarsi sulla mera riproduzione della segnalazione del privato, dovendo il Sindaco verificare che il pericolo per la pubblica e privata incolumità sia attuale e non fronteggiabile con gli ordinari rimedi. L’ordinamento non contempla un obbligo generale di convogliamento delle acque meteoriche a carico dei privati al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

Il Condominio ricorrente impugnava l’ordinanza n. 79 del 23 settembre 2024, con cui il Sindaco del Comune aveva ingiunto, in via contingibile e urgente, l’esecuzione di lavori di regimentazione delle acque meteoriche in corrispondenza di un’area demaniale ubicata in località costiera. Il provvedimento traeva origine da una relazione di sopralluogo che segnalava l’allagamento dell’arenile in occasione di eventi piovosi, con potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il Condominio, situato a monte dell’arenile, era privo di un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche.

Il ricorrente lamentava, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata indicazione degli interventi concretamente necessari e l’assenza dei presupposti di urgenza e contingibilità. Con ordinanza n. 445 del 20 novembre 2024 il TAR accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame, ma l’amministrazione comunale non si conformava al pronunciamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ravvisato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, ribadendo che l’imputazione allo Stato degli effetti dell’atto del Sindaco ha natura meramente formale, restando quest’ultimo incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale. Sul punto il TAR richiama consolidata giurisprudenza amministrativa.

Nel merito, il Collegio ha confermato l’indirizzo già espresso in sede cautelare, non avendo l’amministrazione dato esecuzione al remand. Il principale profilo di censura accolto attiene al difetto di istruttoria e di motivazione: l’ordinanza impugnata si era limitata a ingiungere ellitticamente l’esecuzione dei lavori necessari al corretto convogliamento delle acque meteoriche, senza chiarire se il pericolo fosse scongiurabile mediante la sola separazione delle acque meteoriche da quelle nere o mediante la realizzazione di un più complesso sistema di scarico, di cui non risultavano delineate le caratteristiche.

Il TAR ha inoltre osservato che il prescritto convogliamento delle acque meteoriche non trova fonte legittimante in un obbligo generale di scarico contemplato dall’ordinamento, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006. La misura contingibile e urgente si è pertanto rivelata non eseguibile per l’estrema genericità del dispositivo.

Il deficit istruttorio è stato ritenuto inficiante anche sotto il profilo della sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità. Il Collegio ha richiamato i presupposti indefettibili delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti: l’indifferibilità dell’intervento per la ragionevole previsione di un danno incombente, l’impossibilità di scongiurare il pericolo con gli ordinari mezzi e la provvisorietà della misura. Nel caso concreto, l’ordinanza si era appiattita sulle segnalazioni della società concessionaria, senza precisare come l’allagamento della spiaggia potesse costituire fonte di pericolo, in un periodo di interruzione stagionale della balneazione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi. Il Ministero è stato estromesso per difetto di legittimazione passiva e le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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