Scorrimento delle graduatorie di altre aziende sanitarie e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Campania n. 1037 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, l’indizione di un nuovo concorso costituisce modulo di provvista residuale, praticabile solo dopo la definizione negativa delle procedure di mobilità e in assenza di valide ed efficaci graduatorie relative alle medesime figure professionali. Il generale favore dell’ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie opera anche quando le stesse siano state approvate da amministrazioni diverse, purché afferenti a profili equivalenti, e la scelta di discostarsene esige una motivazione rafforzata. Qualora organi sovraordinati abbiano emanato atti di indirizzo che impongono lo scorrimento delle graduatorie regionali, il diniego immotivato integra eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.

Il Fatto

I ricorrenti, utilmente collocati in graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche presso altre aziende sanitarie campane, hanno impugnato la deliberazione con cui l’A.S.L. resistente ha indetto un concorso per un posto della medesima figura professionale.

Hanno censurato la scelta di bandire una nuova procedura anziché attingere alle graduatorie vigenti presso altre aziende, deducendo violazione del principio della prevalenza dello scorrimento e difetto di motivazione. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione, la tardività del ricorso, l’inammissibilità del ricorso collettivo e il difetto di interesse, contestando nel merito l’idoneità delle graduatorie richiamate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. La giurisdizione amministrativa sussiste in forza dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, poiché l’impugnazione del bando non comporta alcuna statuizione sul diritto all’assunzione. Il ricorso è tempestivo, essendo la lesione divenuta attuale solo con la pubblicazione del bando. Il ricorso collettivo è ammissibile, perché le posizioni dei ricorrenti sono omogenee e il preteso conflitto di interessi si collocherebbe solo a valle dell’annullamento. Non era infine necessaria la partecipazione al concorso, contestandosi in radice la decisione di indirlo.

Venendo al merito, il Tribunale ha verificato l’idoneità delle tre graduatorie invocate. Per quella dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, approvata in data 30.4.2024, ossia dopo la delibera del 9.4.2024, non poteva ravvisarsi alcun onere motivazionale in capo all’A.S.L., non essendo la graduatoria ancora approvata al momento della scelta. Il ricorso è stato pertanto respinto per i ricorrenti che vi trovano esclusiva collocazione. Diversa è la conclusione per le graduatorie dell’A.O. San Pio di Benevento e dell’A.O.R.N. Caserta, pubblicate anteriormente e quindi pienamente utilizzabili.

Il Collegio ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, secondo cui la graduatoria non attribuisce un diritto soggettivo pieno all’assunzione, ma una volta decisa la copertura del posto l’amministrazione deve motivare in ordine alle modalità di reclutamento. La legge n. 350/2003 e l’art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 95/2012 configurano l’utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni come mera facoltà, ma la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e gli atti di indirizzo regionali hanno progressivamente conformato tale discrezionalità.

Assume rilievo decisivo l’attività di indirizzo del Commissario ad acta e, in continuità, della Giunta Regionale, che hanno imposto alle aziende sanitarie di attingere alle graduatorie vigenti in ambito regionale. Tali atti condizionano ineludibilmente l’esercizio del potere a valle, sicché l’ufficio che intenda discostarsene è onerato di una motivazione rafforzata. Nella delibera impugnata manca ogni riferimento alla vigenza di graduatorie per il medesimo posto e alle ragioni del diniego: il ricorso è quindi accolto quanto ai ricorrenti collocati nelle graduatorie di Benevento e Caserta, con annullamento della delibera e salva l’ulteriore attività dell’amministrazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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