L’atto di indirizzo della Giunta non è autonomamente impugnabile (TAR Calabria n. 1508 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di indirizzo politico-amministrativo adottato dalla Giunta comunale, che si limita a orientare l’azione della dirigenza verso la revoca in autotutela di una procedura di gara, è un mero atto interno, espressione della relazione interorganica tra organo politico e dirigenza, strutturalmente privo di rilevanza esterna e di efficacia lesiva. L’effetto lesivo nella sfera giuridica del privato si produce solo con l’adozione dell’atto gestionale dirigenziale che gli dà attuazione, il quale è l’unico suscettibile di autonoma impugnazione. È altresì privo di natura provvedimentale l’atto di mera trasmissione e comunicazione della delibera di indirizzo. Il ricorso avverso tali atti è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato, nel 2018, a una procedura di gara indetta dal Comune per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero locale. Collocata in posizione utile in graduatoria, la sua offerta era stata sottoposta a verifica di anomalia e, all’esito dell’istruttoria, l’impresa era stata esclusa il 25 maggio 2018. La procedura non si era conclusa con alcuna aggiudicazione, rimanendo sospesa.
Dopo la fusione degli enti territoriali e la costituzione del nuovo Comune, l’Amministrazione assumeva la determinazione di razionalizzare i servizi cimiteriali. Con deliberazione della Giunta n. 412 del 16 dicembre 2022 veniva adottato un atto di indirizzo per l’internalizzazione del servizio di illuminazione votiva. Con successiva determinazione dirigenziale n. 248/2022, il dirigente competente revocava il bando del 2018. La società ricorrente, già esclusa e mai aggiudicataria, impugnava la deliberazione di Giunta e la nota dirigenziale di trasmissione, deducendo dieci motivi di ricorso. Il provvedimento di revoca era stato nel frattempo impugnato in un separato giudizio, respinto dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dal Comune, richiamando la propria precedente sentenza che aveva già qualificato la delibera di Giunta n. 412/2022 come mero atto interno, inidoneo a ledere posizioni giuridiche di soggetti esterni all’organizzazione amministrativa.
La deliberazione di indirizzo si rivolge alla dirigenza, che conserva piena autonomia tecnica nell’attuazione. L’organo politico orienta l’azione amministrativa, ma l’effetto lesivo nella sfera del privato può prodursi solo con l’adozione dell’atto gestionale del dirigente. Nel caso di specie, tale atto era stato identificato nella determinazione dirigenziale di revoca, già ritenuta legittima dal Tribunale. L’eventuale annullamento dell’atto presupposto non avrebbe pertanto procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente, che non avrebbe conseguito il bene della vita atteso.
Il Collegio ha inoltre rilevato come la società fosse stata esclusa dalla gara nel 2018 per anomalia dell’offerta, con provvedimento non impugnato nei termini e ormai inoppugnabile. La nota dirigenziale di trasmissione prot. 0129820/2022 costituiva, infine, un atto di mera comunicazione interna, privo di contenuto provvedimentale autonomo e di efficacia lesiva. I motivi di merito si fondavano sul presupposto erroneo dell’affidamento del servizio a terzi, mentre la gestione avveniva all’interno dell’ente con personale comunale.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di interesse, sia per difetto di legittimazione, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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