Danno da ritardo: prova del pregiudizio e spettanza del bene della vita (TAR Campania n. 3842 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo previsto dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990 non è risarcibile per il solo fatto del superamento del termine di conclusione del procedimento. Il privato deve provare, anche nel quantum, il pregiudizio patrimoniale subito e il nesso di causalità con la condotta inerte o tardiva dell’amministrazione. La responsabilità resta inquadrata nel modello aquiliano dell’art. 2043 cod. civ., con onere probatorio a carico del ricorrente. È inoltre necessario verificare la spettanza del bene della vita: il danno da ritardo presuppone la sua concreta e ragionevole probabilità di conseguimento nei termini di legge. Il mero dato oggettivo del ritardo non integra la colpa dell’amministrazione, occorrendo accertare il superamento dei canoni di correttezza e buona amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente patito per l’inosservanza del termine di conclusione di un procedimento ad istanza di parte, avviato per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico. La domanda comprendeva anche il ristoro del pregiudizio derivante dall’illegittimo esercizio del potere, culminato in un diniego annullato in sede giurisdizionale.
L’iter autorizzatorio, avviato nel 2007, si è protratto per anni tra richieste di integrazione documentale, conferenze di servizi, procedura di valutazione di impatto ambientale e comunicazioni di motivi ostativi. Un primo rigetto era stato annullato dal Consiglio di Stato, che aveva disposto la riedizione del potere; la Regione ha poi nuovamente rigettato l’istanza. La società ha quindi agito per il risarcimento, costituendosi la sola Regione per chiedere il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/1990, che non configura il risarcimento come effetto automatico del ritardo. La condotta inerte o tardiva deve essere causa di un danno verificatosi nella sfera giuridica del privato, che ne deve fornire la prova sull’an e sul quantum, unitamente al nesso di causalità con l’adozione tardiva del provvedimento conclusivo.
La fattispecie è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., punto di riferimento per la responsabilità civile dell’amministrazione, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021. Ne discendono ricadute sull’onere probatorio: il ricorrente deve dimostrare il nesso causale, l’elemento soggettivo e la riconducibilità dell’attività illegittima all’amministrazione a titolo di dolo o colpa.
La Corte richiama poi l’indirizzo secondo cui la valutazione di dolo o colpa non può fondarsi sul solo superamento del termine, ma richiede di verificare se l’apparato amministrativo abbia travalicato i canoni di correttezza e buona amministrazione, trasmodando in negligenza o errori interpretativi non scusabili. Accanto a questi elementi occorre la verifica della spettanza del bene della vita, perché il bene “tempo” è risarcibile solo se dalla sua lesione sia derivato un danno ingiusto.
Nel caso concreto, la ricorrente ha prospettato un pregiudizio riferito genericamente alla durata del procedimento e alle determinazioni assunte, senza compiuta dimostrazione della perdita di concrete utilità economiche né della compromissione di specifiche chances. Il secondo rigetto, inoltre, è stato dichiarato legittimo dal Consiglio di Stato con pronuncia passata in giudicato, il che esclude in radice l’illegittimità dell’azione amministrativa.
Quanto all’asserita inerzia nell’attivazione della procedura di VIA, il Collegio osserva che l’onere incombe sul proponente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006. La domanda è stata presentata in forma incompleta e seguita da plurime integrazioni, circostanza che ha fisiologicamente allungato i tempi. La frammentazione istruttoria e le sopravvenienze normative escludono la colpa dell’amministrazione. Difetta, infine, la probabilità qualificata di conseguimento del provvedimento favorevole, poiché il progetto presentava criticità tecniche incompatibili con le misure del D.M. 10 settembre 2010. La domanda è stata respinta, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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