Pratica commerciale scorretta: pubblicità ingannevole e costi di consegna occultati (TAR Lazio n. 689 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 cod. cons., la condotta del professionista che pubblicizzi la consegna in giornata e la conformità dei prodotti ordinati, quando l’istruttoria dimostri che il disservizio è sistemico e connaturato al modello di business, perché il professionista affida l’esecuzione al fioraio affiliato più vicino senza verificarne la disponibilità della merce. Parimenti ingannevole è l’omessa indicazione dei costi di consegna nelle schermate di presentazione del prodotto, trattandosi di elemento essenziale del prezzo. Trattandosi di illecito di pericolo, l’idoneità decettiva si accerta con giudizio prognostico ex ante e l’esiguità delle segnalazioni dei consumatori è irrilevante. La sanzione è commisurata al fatturato e non all’utile, in funzione deterrente. In sede di rateazione l’Autorità gode di ampia discrezionalità, ma gli interessi non maturano nei periodi di sospensione cautelare del provvedimento.

Il Fatto

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avviava nel giugno 2024 un procedimento nei confronti di una società operante nel settore della vendita online di composizioni floreali, ipotizzando la violazione degli artt. 20, 21 e 22 cod. cons. L’avvio era preceduto dall’invito, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie, a rimuovere i profili di potenziale scorrettezza, invito rimasto senza esito.

All’esito dell’istruttoria, con provvedimento prot. n. 31439 del 29.01.2025, l’Autorità accertava due condotte: la prima relativa alla violazione delle tempistiche di consegna “garantite” e alla difformità qualitativa e quantitativa dell’omaggio floreale rispetto a quello scelto; la seconda riguardante la non adeguata rappresentazione dei costi connessi al servizio di consegna. Vietava l’ulteriore diffusione della pratica e irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, proponendo poi motivi aggiunti avverso il diniego di rateazione della sanzione. Respinta la domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione delle condotte operata dall’Autorità e la ritiene corretta. La pratica contestata non si esaurisce in episodi sporadici o in fisiologici disservizi, ma costituisce una condotta continuata posta in essere almeno dal febbraio 2023, idonea a limitare sensibilmente le scelte dei consumatori.

Quanto alla prima condotta, i messaggi diffusi sul sito inducevano il cliente in errore circa le caratteristiche essenziali del servizio, e in particolare sulla corrispondenza tra il bouquet selezionato e quello consegnato e sulla tempestività del recapito. L’istruttoria ha dimostrato che l’impresa non era in grado di garantire né la data di consegna né la conformità del prodotto, poiché non controllava la disponibilità dei fiori presso il fiorista incaricato, selezionato con il solo criterio di prossimità. Di qui la decettività del messaggio, essendo essenziali, nell’acquisto di un omaggio floreale, la garanzia della consegna certa e la conformità del prodotto.

Quanto alla seconda condotta, il sito promuoveva i prodotti con il solo prezzo minimo (“da”), omettendo i costi fissi di consegna, pari a 9,99 euro per singola consegna o 17,99 euro in caso di abbonamento annuale. La mancata rappresentazione di un elemento essenziale del prezzo nella fase di “aggancio” del cliente integra l’ingannevolezza, alterando indebitamente il comportamento economico del consumatore.

Il Collegio ribadisce che, trattandosi di illecito di pericolo, il carattere ingannevole non può essere escluso per l’esiguità delle segnalazioni, rilevando l’idoneità della condotta e non il pregiudizio effettivo. Sono respinte anche le censure procedurali: l’archiviazione presuppone l’avvenuta rimozione dei profili di scorrettezza, evenienza non verificatasi; la notifica dell’avvio in sede ispettiva è coerente con l’art. 19, comma 1, del Regolamento; alcuna norma impone che la comunicazione di avvio anteceda le ispezioni a fini di preavviso; non vi è stata novazione della contestazione, essendo sufficiente la sostanziale corrispondenza tra fatti contestati e addebitati.

La sanzione resiste al sindacato: l’Autorità si è mossa entro i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, richiamato dall’art. 27, comma 13, cod. cons., commisurandola a circa l’1,95% del fatturato, e il riferimento al fatturato e non all’utile è corretto in funzione deterrente. Il diniego di rateazione rientra nell’ampia discrezionalità dell’Autorità. I motivi aggiunti sono però accolti quanto agli interessi, che non potevano decorrere nei periodi di sospensione cautelare e vanno rideterminati con decorrenza dal 2 aprile 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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