Patologie tumorali da missioni all’estero: prova del rischio e onere del Ministero (TAR Emilia-Romagna n. 1252 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali insorte in capo a militari esposti, in occasione di missioni all’estero, a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico. L’art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010 ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale specifico, individuato dall’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione nelle circostanze straordinarie o nei fatti di servizio che espongono il personale a maggiori rischi rispetto ai compiti di istituto. Il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il servizio in quelle particolari condizioni ambientali o operative e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale ed espressiva di quel rischio. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. L’incertezza scientifica sul nesso causale non giustifica il rigetto della pretesa, ma fonda la presunzione legale a favore dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, operatore di mezzi speciali del Genio, ha partecipato nel 1999 a una missione in Kosovo, dove è stato impiegato subito dopo la cessazione dei bombardamenti, e nel 2001 a una missione in Albania. Nel 2018 è stato poi adibito alla demolizione e al recupero delle macerie del terremoto del centro Italia. Nel 2022 gli è stato diagnosticato un adenocarcinoma al colon.

Il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio. Il Comitato di Verifica, con parere del 19 febbraio 2024, ha escluso il nesso causale, rilevando che l’interessato aveva sempre svolto normali compiti di istituto e che non risultavano fattori specifici idonei a dar luogo a una genesi neoplastica. Il Ministero della Difesa ha recepito il parere con decreto dell’8 marzo 2024. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010, degli artt. 1078 e ss. del regolamento, del principio di precauzione, nonché carenza di motivazione e di presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai chiarimenti dell’Adunanza plenaria del 2025 sulla configurazione dell’onere della prova nelle controversie in materia. Il giudice amministrativo d’appello ha superato il contrasto tra l’orientamento che rimetteva al ricorrente la dimostrazione positiva della riconducibilità della patologia al servizio e quello che ravvisava nella norma una presunzione di legge.

Secondo la ricostruzione richiamata, l’incertezza scientifica sul ruolo causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto alle patologie tumorali ha costituito la ragione decisiva della riforma legislativa. Il legislatore ha così assunto il rischio professionale a elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per il riconoscimento della causa di servizio.

L’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, letto con l’art. 1078, lett. d), del regolamento, ha individuato un rischio professionale specifico nel servizio svolto in particolari condizioni ambientali o operative. Attraverso tale nozione l’interessato è sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia sia effettivamente correlata, sul piano medico-legale, alle condizioni in cui il servizio è stato reso: il rischio della causa ignota è stato ribaltato sul Ministero della Difesa.

Ne deriva la ripartizione degli oneri probatori. Il militare deve dimostrare di avere svolto il servizio, tra quelli tipizzati, in condizioni che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale ed espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è onerata della prova contraria, che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

Applicando tali regole, il Collegio esclude rilievo all’impiego del 2018 nella rimozione delle macerie, per la notorietà del rischio da amianto e la mancata dimostrazione dell’impossibilità di adottare le cautele dovute. Focalizza invece l’attenzione sulle missioni all’estero. Il ricorrente ha dimostrato, quanto meno per la missione in Kosovo del 1999, di essere stato esposto a un rischio professionale specifico, per essere stato impiegato a ridosso della cessazione dell’uso di uranio impoverito nei combattimenti e costretto ad assumere cibo locale. Ciò ingenera la presunzione della dipendenza da causa di servizio. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati; il Ministero dovrà ripronunciarsi previo nuovo parere del CVCS. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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