Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1145 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia stato rilasciato in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ., notificato all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di protratta inottemperanza, il commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico restano connesse ai compiti istituzionali: il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente propone giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la conseguente condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce formalmente e si oppone all’accoglimento. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.
Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni.
Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, esso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ridotte per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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