Payback dispositivi medici 2015-2018: versamento 25% definisce la controversia (TAR Lazio n. 10063 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previsti dall’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del medesimo d.l. n. 78/2015. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Veneto aveva ripartito tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. L’atto impugnato costituiva attuazione del meccanismo di payback previsto dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015.
La società aveva contestato i provvedimenti regionali e ministeriali sia per vizi propri, sia per la ritenuta illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del payback nel settore dei dispositivi medici, chiedendone l’annullamento sulla base di sette motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, medio tempore, la ricorrente aveva aderito al meccanismo di definizione delle controversie relative al payback per le annualità 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitatole.
La disposizione citata prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento dell’importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni predetti, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni considerati.
La norma dispone altresì che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di riparto, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, la Regione Veneto aveva depositato in giudizio il decreto con cui aveva accertato l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente nei termini previsti dalla legge. A fronte di tale accertamento, il Tribunale ha ritenuto che la disposizione richiamata imponesse di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte.
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Nota della Redazione
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