Fornitura di farmaci esclusivi: la procedura negoziata è conforme al d.l. n. 19/2026 (TAR Abruzzo n. 74 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi alle aziende sanitarie, si presenta prima facie conforme al combinato disposto dell’art. 15 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, dell’art. 76, comma 2, lettera b), e dell’art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. In sede di bilanciamento degli interessi, la celere definizione di una procedura finalizzata a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili prevale sull’interesse del produttore esclusivo a rendere la partecipazione più aderente alla propria organizzazione di impresa. Non sussiste il periculum in mora per il produttore esclusivo che, anche in caso di mancata partecipazione, continuerebbe a fornire i farmaci con le ordinarie modalità di affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice esclusiva di farmaci, ha impugnato la determinazione con cui l’AREACOM ha indetto una procedura negoziata senza bando per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. La ricorrente contestava la struttura della procedura, configurata come un meccanismo volto a fissare per ciascun operatore un massimale di spesa quadriennale, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta. Ha proposto quindi domanda cautelare per l’annullamento degli atti di gara, inclusi la lettera d’invito, il capitolato tecnico, lo schema di Accordo Quadro e le successive rettifiche e FAQ.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto che le censure non fossero assistite da un sufficiente grado di fondatezza. La procedura è stata giudicata prima facie conforme al paradigma normativo emergente dal combinato disposto dell’art. 15 del d.l. n. 19/2026 e dell’art. 76, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Il Collegio ha richiamato anche l’art. 59, commi 1, 2 e 3, del codice dei contratti pubblici e il principio di risultato.
Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha accordato prevalenza alla celere definizione della procedura, finalizzata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per la cura di pazienti fragili. L’interesse della società ricorrente è stato invece ridimensionato: essa opera in un settore di mercato non concorrenziale, in qualità di produttore esclusivo, ed è nella piena consapevolezza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, fattori che verosimilmente le consentono di governare il rischio di impresa.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso che la ricorrente subirebbe un pregiudizio economico e imprenditoriale dalla mancata partecipazione, poiché continuerebbe comunque a fornire alle ASL i farmaci esclusivi con le ordinarie modalità di affidamento. La domanda cautelare è stata pertanto rigettata per carenza di entrambi i presupposti. La novità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di lite della fase cautelare, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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