Ricorso straordinario per errore di fatto non copre l’errore valutativo (Cass. pen. Sez. Un. n. 9788 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente quando l’errore consista in una svista o in un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e sempre che tale errore abbia esercitato un’influenza sul processo formativo della volontà, inducendo una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Restano estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, e ogni ipotesi in cui la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva. Qualora la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma un errore di giudizio, come tale sottratto al rimedio straordinario.

Il Fatto

Le Sezioni Unite, con sentenza del 28 marzo 2024, avevano annullato senza rinvio, in accoglimento del ricorso, la pronuncia della Corte di appello di Napoli limitatamente a un capo di imputazione, rigettando nel resto il ricorso e rideterminando la pena.

Il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nel qualificare il collaboratore di giustizia, la cui escussione era stata assunta a fondamento dell’accusa. Secondo il ricorrente, il dichiarante era stato esaminato ai sensi dell’art. 210, comma 1, cod. proc. pen., mentre avrebbe dovuto procedersi ai sensi dell’art. 210, comma 6, cod. proc. pen., con gli avvisi dell’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e l’impegno ex art. 497 cod. proc. pen., da cui l’inutilizzabilità delle dichiarazioni e il venir meno della fonte di prova.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile per prospettazione di un motivo diverso da quelli consentiti dall’art. 625-bis cod. proc. pen.

Il Collegio ha richiamato la nozione consolidata del rimedio, elaborata da Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile: l’errore di fatto rilevante è un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Nella stessa pronuncia si è precisato che, se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, estraneo all’istituto, al pari degli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali. Il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni e da Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva indicato i presupposti fattuali della propria valutazione: le vicende oggetto delle dichiarazioni, involgenti lo stesso collaboratore, e l’iscrizione di questi nel registro degli indagati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991. Su tali dati, di per sé incontroversi, le Sezioni Unite avevano fondato il giudizio di manifesta infondatezza del motivo, escludendo che il dichiarante fosse chiamato a riferire di fatti involgenti esclusivamente l’altrui responsabilità.

Le censure del ricorrente, ha osservato il Collegio, non contestano la percezione degli atti, ma il significato giuridico da attribuire agli stessi presupposti, in funzione della riconducibilità del dichiarante a una figura soggettiva diversa e dell’applicazione dell’art. 210, comma 6, cod. proc. pen. Si tratta, dunque, di un errore valutativo concernente l’inquadramento giuridico dei fatti e l’interpretazione delle norme processuali, precluso nel giudizio di legittimità.

Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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