Rinuncia al ricorso e sostituzione della misura cautelare (Cass. pen. Sez. 4 n. 17594 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del tribunale del riesame qualora il ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, dichiari di rinunciare all’impugnazione. La rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità anche quando sia motivata da una sopravvenuta carenza di interesse, derivante dalla sostituzione della misura cautelare detentiva con una misura non afflittiva quale l’obbligo di dimora. In tale ipotesi non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, poiché il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare, aveva rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Potenza aveva negato la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con una misura meno afflittiva. I reati contestati, nell’ambito di un’imputazione provvisoria, riguardavano le fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, commessi in un arco temporale antecedente e prossimo a marzo 2023 sino a marzo 2025. La difesa del ricorrente aveva quindi interposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi profili di illegittimità sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche alla luce di elementi sopravvenuti, sia in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale allegata all’istanza, ha depositato rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, adducendo una sopravvenuta carenza di interesse. Tale interesse era venuto meno in quanto la misura cautelare detentiva era stata nel frattempo sostituita con la misura non detentiva dell’obbligo di dimora. La Corte ha quindi valutato la dichiarazione di rinuncia quale atto idoneo a determinare l’estinzione del procedimento di impugnazione.

La quarta sezione ha conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il disposto dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che sanziona l’impugnazione cui si sia rinunciato. La rinuncia, e cioè l’atto dispositivo del diritto di impugnazione compiuto dal ricorrente o dal suo difensore munito di procura speciale, preclude ogni esame nel merito delle doglianze.

Particolare attenzione è stata dedicata al regime delle spese processuali. La Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità per rinuncia all’impugnazione non implica automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Il principio affermato è che, quando la rinuncia sia determinata da una causa non imputabile al ricorrente — nel caso di specie, la sostituzione della misura cautelare che ha eliminato ogni interesse alla decisione — non ricorre una situazione di soccombenza, con la conseguente esclusione di ogni onere economico a carico dell’interessato.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il proprio precedente di Sez. I, n. 15908 del 22/02/2024 e la pronuncia di Sez. I, n. 13607 del 10/12/2010. La decisione finale ha pertanto disposto l’inammissibilità del ricorso, con espresso nulla sulle spese, riconoscendo la natura non colpevole della rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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