Patteggiamento: espulsione come misura di sicurezza anche fuori dall’accordo (Cass. pen. Sez. VII n. 9787 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il giudice può disporre la misura di sicurezza dell’espulsione anche quando essa non rientra nell’oggetto dell’accordo raggiunto tra le parti. Il giudice del patteggiamento deve tuttavia accertare con motivazione adeguata la sussistenza in concreto della pericolosità sociale, valutando i precedenti specifici, la recidiva e le misure cautelari in corso. Grava sull’imputato che richiede il patteggiamento l’onere di rappresentare, già al momento della richiesta, le eventuali condizioni ostative all’espulsione connesse alla propria vita familiare; le deduzioni prospettate per la prima volta in sede di legittimità sono inammissibili.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 71, comma 1, del medesimo d.P.R. Ritenuta la continuazione con i fatti oggetto di una precedente sentenza della Corte d’appello di Torino divenuta irrevocabile, il giudice rideterminava la pena complessiva e ordinava, a pena espiata, l’espulsione dell’imputato a norma dell’art. 86 d.P.R. n. 309/1990.
Nell’interesse dell’imputato il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l’erronea applicazione dell’art. 86 cit. e il vizio di motivazione. Si lamentava che l’espulsione era stata disposta pur non essendo oggetto dell’accordo, senza accertamento della pericolosità sociale e omettendo l’esame comparativo della condizione familiare, con violazione degli artt. 235, 133 e 203 cod. pen., dell’art. 117 Cost. e dell’art. 8 CEDU.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, rilevando che essi non tengono conto della motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Il primo argomento è respinto richiamando una costante giurisprudenza: in sede di patteggiamento il giudice può disporre la misura di sicurezza dell’espulsione anche se essa non rientra nell’oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okathtuni).
Quanto alla dedotta omissione di motivazione sulla pericolosità sociale, la Corte precisa che la stessa giurisprudenza pretende che il giudice del patteggiamento accerti in concreto la sussistenza della pericolosità sociale con motivazione adeguata. Nel caso esaminato tale accertamento risulta compiuto sulla base dei precedenti specifici, della recidiva specifica e infraquinquennale e della misura cautelare in corso. Elementi che depongono per l’inserimento del prevenuto nel circuito criminale degli stupefacenti e sostengono una valutazione coerente sul pericolo di reiterazione, non censurabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione non manifestamente illogica.
Sul terzo profilo, relativo all’esame comparativo della condizione familiare, la Corte richiama il principio secondo cui grava sull’imputato che richieda il patteggiamento l’onere di rappresentare, al momento della richiesta, le eventuali condizioni ostative all’espulsione connesse alla propria vita familiare (Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega). Nella specie tali condizioni non erano state rappresentate al giudice di merito e quelle dedotte solo con il ricorso non possono essere prese in considerazione dal giudice di legittimità.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 203 c.p. – Pericolosità sociale
- Art. 235 c.p. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta