Rescissione del giudicato: accesso agli atti prova la conoscenza della condanna (Cass. pen. Sez. V n. 9813 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la conoscenza della sentenza di condanna da parte del condannato, rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre la richiesta, può essere desunta dall’istanza di accesso agli atti del procedimento presentata dal difensore di fiducia. È ragionevole e conforme alla comune esperienza ritenere che tale istanza, in assenza di elementi di segno contrario, abbia consentito al difensore di apprendere gli atti processuali, anche ove la cancelleria vi abbia dato seguito con grave ritardo. Non è consentito distinguere tra conoscenza del procedimento e conoscenza della sentenza quando la stessa istanza dia atto della conoscenza della condanna. Nel procedimento camerale non partecipato, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., non è previsto l’obbligo di comunicazione alle controparti della requisitoria scritta del Procuratore generale.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 15 luglio 2024, ha respinto perché intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato in relazione a una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Verona nel 2019 e divenuta irrevocabile nel settembre dello stesso anno.

La difesa aveva sostenuto che il condannato aveva appreso dell’esistenza della sentenza solo nel febbraio 2024, in occasione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di un procedimento di estradizione pendente all’estero. In via subordinata aveva chiesto la rimessione nel termine per impugnare. La Corte di appello ha fondato il rigetto su un’istanza di accesso agli atti presentata dal difensore di fiducia nel 2020. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 629-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore per la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Il procedimento rientra tra quelli che, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, sono trattati in camera di consiglio non partecipata, con contraddittorio meramente cartolare.

In tale forma processuale la Corte decide senza l’intervento dei difensori, in base ai motivi scritti, alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alle memorie delle parti. Il primo comma della norma consente alle parti di presentare richieste, memorie e motivi nuovi, ma non prevede alcun obbligo di comunicazione alle controparti. La richiesta di rinvio è dunque priva di fondamento.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Dalla stessa istanza di accesso agli atti del 2020 emergeva che il difensore di fiducia agiva per verificare i requisiti della rimessione in termini avverso la sentenza di condanna, di cui il condannato aveva avuto conoscenza nel gennaio 2020. Appare quindi ragionevole e conforme alla comune esperienza presumere che quell’istanza abbia consentito al difensore di apprendere gli atti, in assenza di elementi contrari neppure dedotti dall’interessato.

La Corte ha inoltre escluso la dedotta distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza della sentenza: la stessa istanza del 2020 dava atto che il condannato aveva avuto conoscenza della condanna inflittagli dal Tribunale di Verona.

Infine, la richiesta di restituzione del termine è stata ritenuta infondata, avendo la Corte di appello comunque rilevato la sua intempestività. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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