Gravi indizi in materia cautelare e insindacabilità della motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 9811 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. non è omologa a quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. Tali indizi non vanno valutati secondo i criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamandosi dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. solo i commi 3 e 4 del medesimo articolo. Ne consegue che, quando si denunci il vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame sulla consistenza del quadro indiziario, alla Corte di cassazione spetta il solo controllo di congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 309, 273 e 125 cod. proc. pen. e il deficit di motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio e al ruolo del ricorrente. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura carceraria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale ha ravvisato la evidenza delle due fattispecie contestate sulla convergenza di una pluralità di fonti di prova: conversazioni intercettate, filmati delle telecamere e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che collegavano le condotte del ricorrente alla struttura associativa.
L’ordinanza valorizza i violenti contrasti per il monopolio della vendita degli stupefacenti, il controllo del territorio, la disponibilità di armi, veicoli, base logistica e risorse finanziarie, nonché il ricorso a una vasta schiera di pusher. Di fronte a un apparato argomentativo di questo tipo, il ricorso si limita a contestare singoli passaggi o a richiamare principi generali senza calarli nella vicenda ricostruita.
Quanto al ruolo del ricorrente, la Corte rileva che le censure difensive non scalfiscono la tenuta logica della motivazione. L’ordinanza si sofferma sull’acquisto di droga a lui affidato, sul suo ferimento quale risposta a un tentativo di aggressione e sulla sua presenza, al momento dell’arresto, nello stabile sede della base logistica. Il ricorso oppone una lettura atomistica degli indizi, senza spiegare perché i capi dell’associazione lo avessero impiegato in una trattativa di particolare importanza, avente ad oggetto l’acquisto di cinquantacinque chilogrammi di hashish.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 16158 del 2021; Sez. 5 n. 36079 del 2012; Sez. 3 n. 6581 del 2023) sulla distinzione tra gravi indizi cautelari e quadro probatorio del giudizio di merito. Il giudizio sulla gravità indiziaria, quindi, non presta il fianco a censure di irragionevolezza.
Anche i profili delle esigenze cautelari risultano valutati su criteri logici e massime di esperienza condivise: il ruolo di rilievo nella più significativa operazione di approvvigionamento, il limitato lasso temporale tra questa e l’applicazione della cautela, l’assenza di segni di resipiscenza, l’indisponibilità di un domicilio lontano dal quartiere, la latitanza dei capi della consorteria. Poiché per uno dei titoli opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la Corte esclude che sia intervenuto un affievolimento della stessa, stante il recente inserimento del ricorrente in ambienti criminali e l’assenza di fonti lecite di reddito. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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