Semilibertà e nuovo lavoro: il diniego va motivato sui progressi trattamentali (Cass. pen. Sez. I n. 9936 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riammissione alla semilibertà, dopo la sospensione della misura per cessazione dell’opportunità lavorativa, non può fondarsi su mere congetture circa la conoscenza, da parte del condannato, delle condotte illecite di un familiare, né sull’omessa denuncia dei fatti ascritti al congiunto. L’art. 50, comma 4, ord. pen. impone al tribunale di sorveglianza una duplice indagine: i risultati del trattamento individualizzato e l’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento sociale. Il giudice deve valutare le relazioni psicologiche favorevoli, il comportamento tenuto nelle precedenti esperienze lavorative e la possibilità di imporre vincoli idonei a rendere compatibile la nuova attività con il regime di semilibertà; la motivazione che ometta tali verifiche e valorizzi mere presunzioni è viziata da illogicità e contraddittorietà.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione dell’ergastolo per una sentenza irrevocabile del 2004, era stato ammesso nel 2018 al regime della semilibertà, con autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso una carrozzeria gestita dal figlio. A seguito dell’arresto di quest’ultimo per reati in materia di stupefacenti, il magistrato di sorveglianza disponeva la sospensione della misura, ratificata dal Tribunale di sorveglianza perché era venuto meno il requisito dell’opportunità lavorativa offerta dal congiunto.

Il difensore presentava istanza di riammissione, allegando la disponibilità all’assunzione da parte di una cooperativa sociale. Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza, ritenendo che il condannato, pur senza elementi di reità, sapesse delle attività illecite del figlio e non avesse fatto nulla per impedirle, e giudicando inappropriata la nuova attività lavorativa, incompatibile con i controlli propri della misura. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il provvedimento impugnato si è immotivatamente discostato dalla costante giurisprudenza di legittimità sull’art. 50, comma 4, ord. pen., richiamata nella specie da Sez. I n. 197 del 2023, Puglisi, Rv. 285550, secondo cui ai fini dell’applicazione della misura sono richieste due distinte indagini: l’una concernente i risultati del trattamento individualizzato, l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento sociale.

Il Tribunale ha del tutto pretermesso la valutazione dei plurimi aspetti positivi ricavabili dalle relazioni psicologiche in atti, da ultimo l’aggiornamento di sintesi del settembre 2024, favorevole alla concessione della misura, assegnando invece valore decisivo a mere congetture. La Corte sottolinea che non è emerso alcun concreto elemento idoneo a fondare il sospetto che il ricorrente conoscesse l’attività delittuosa del figlio.

Di rilievo è il rilievo per cui la misura era stata sospesa non già per condotte del condannato lesive del rapporto fiduciario con gli organi del trattamento, ma solo perché era venuta meno l’opportunità lavorativa. Ne discende l’illogicità del diniego, che collega l’inefficacia della misura a circostanze estranee a violazioni di prescrizioni. Il Tribunale non ha considerato né il positivo comportamento tenuto in occasione delle precedenti esperienze lavorative, né la possibilità di imporre vincoli o limitazioni agli spostamenti e agli orari idonei a rendere l’attività presso la cooperativa compatibile con il regime di semilibertà.

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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