Indebita percezione reddito di cittadinanza e vizio di motivazione sui presupposti reddituali (Cass. pen. n. 11176/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, il giudice, nel valutare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non può ritenere provata la falsità della dichiarazione reddituale senza esaminare il documento che avrebbe dovuto contenere il dato omesso (nella specie, la casella FC8 della DSU). Parimenti, ai fini della determinazione della soglia di rilevanza reddituale, il giudice non può utilizzare il valore IMU degli immobili in luogo del valore ISEE senza fornire una motivazione che dimostri la coincidenza dei due parametri o la loro equivalenza ai fini della verifica del superamento della soglia, costituendo tale accertamento un presupposto indefettibile per l’affermazione della penale responsabilità. La mancata confutazione di specifiche doglianze difensive sull’assenza di documenti e sull’erroneo parametro utilizzato integra un vizio di motivazione manifestamente illogico, che comporta l’annullamento della sentenza con rinvio.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con conferma della Corte d’appello di Torino, per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, conv. con l. n. 26/2019, per avere omesso di dichiarare, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il reddito percepito in alcune annualità e la proprietà di due immobili, superando così la soglia di reddito prevista per l’accesso al beneficio.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte ritenuto irrilevante l’assenza in atti della casella FC8 della DSU, dedicata alla dichiarazione dei redditi, che costituiva il nucleo della contestazione, e per aver utilizzato il valore IMU degli immobili, anziché il valore ISEE, per determinare il superamento della soglia reddituale. Ha altresì contestato la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego della conversione della pena detentiva, nonché l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza di rinvio per completare la restituzione all’INPS.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d’appello, di fronte alla specifica doglianza difensiva sulla mancata acquisizione della casella FC8 della DSU, si era limitata a dichiararne l’irrilevanza senza verificare il contenuto del documento e senza confrontarsi con il fatto che proprio quella casella avrebbe dovuto contenere la dichiarazione reddituale omessa, la cui falsità era contestata. La Corte ha altresì censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, in risposta alla censura sull’uso del valore IMU al posto del valore ISEE per la determinazione della soglia reddituale, si era limitata ad affermare che il valore IMU degli immobili era superiore alla soglia, senza spiegare la corrispondenza tra i due parametri e senza considerare che per uno degli immobili risultava un pignoramento, circostanza che avrebbe potuto influire sul valore da computare ai fini ISEE. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse manifestamente illogica, per non avere adeguatamente confutato le doglianze difensive, e ha disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo esame, dichiarando inammissibile il quarto motivo di ricorso e assorbiti i motivi secondo e terzo.
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