Inammissibile ricorso avverso patteggiamento senza proscioglimento ex art 129 cod proc pen (Cass. pen. Sez. IV n. 13176 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
A far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è più deducibile, pertanto, il motivo concernente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La confisca del denaro trova applicazione ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 quando il giudice dia adeguato conto della riferibilità della somma all’attività di spaccio. La formale rinuncia all’impugnazione, non sorretta da motivi, determina l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla sanzione pecuniaria.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnavano, con distinti atti dei rispettivi difensori, la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Venezia aveva applicato loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Entrambi deducevano violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale per la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il difensore di uno dei ricorrenti censurava altresì la confisca del denaro in sequestro ex art. 240-bis cod. pen.
Nelle more, il difensore e procuratore speciale dell’altro ricorrente faceva pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, seguendo due distinti percorsi argomentativi. Quanto al ricorrente che aveva rinunciato all’impugnazione, la rinuncia formale impone la declaratoria ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Non essendo specificati i motivi della rinuncia, non è ravvisabile alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come chiarito dalla Corte cost. sentenza 13.6.2000 n. 186.
Quanto all’altro ricorrente, il primo motivo — in punto di responsabilità e di mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile. La Corte ricostruisce il quadro normativo: dal 3 agosto 2017, con l’entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è esperibile solo per i motivi tassativamente indicati, tra cui l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena. Poiché sia la richiesta di patteggiamento sia l’impugnativa sono successive a tale data, la censura sulla omessa pronuncia di proscioglimento non rientra più tra i motivi ammessi.
Il secondo motivo, relativo alla confisca del denaro, è manifestamente infondato. Il giudice del patteggiamento ha applicato correttamente l’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90, che impone la confisca delle cose costituenti profitto o prodotto del reato e, ove non possibile, del valore corrispondente. La sentenza dà adeguato conto delle cessioni di cocaina ripetute e consistenti, fonte di entrate economiche rilevanti.
La Corte osserva che il provvedimento di confisca del contante è coerente con quanto emerso in atti e soppesato anche in sede cautelare; la riferibilità della somma a un terzo viene ritenuta, attese le circostanze del fatto, illogica. Alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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