Misure cautelari, braccialetto elettronico non è misura autonoma (Cass. pen. Sez. III n. 28658 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo elettronico mediante cd. braccialetto elettronico non integra una autonoma figura di misura cautelare, ma costituisce soltanto una modalità applicativa degli arresti domiciliari. Ne deriva che, ove la misura degli arresti domiciliari sia ritenuta inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari nella sua forma ordinaria, essa non può essere disposta nella forma cd. speciale, poiché la modalità di esecuzione partecipa della medesima natura e dei medesimi limiti della misura principale. Il ricorso per cassazione che contesti la valutazione del giudice del gravame cautelare senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della doglianza e senza confutare in modo specifico la motivazione impugnata è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 30 maggio 2024, presentava istanza di modifica della misura, chiedendo l’applicazione degli arresti domiciliari in un luogo distante da quello in cui erano stati commessi i reati. Il Gip rigettava l’istanza e il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello cautelare, confermava il diniego con ordinanza del 17 luglio 2025.

Il giudice del gravame osservava che le modalità delle condotte e il ruolo assunto dal ricorrente nel contesto associativo rendevano inidonea ogni misura meno restrittiva della custodia carceraria. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della valutazione sul pericolo di reiterazione criminosa e l’illogicità dell’esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio ha rilevato che il Tribunale aveva fondato il diniego su elementi specifici: le modalità delle condotte perpetrate, la specificità del ruolo assunto nel contesto associativo e la qualità di fornitore abituale di cocaina del sodalizio. Tali elementi rendevano del tutto inidonea ogni misura meno restrittiva della custodia carceraria.

Quanto alla dedotta rilevanza del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, la Corte ha osservato che la difesa ha ribadito un argomento espressamente escluso dal giudice del gravame, senza neppure indicare quale sarebbe stato tale luogo né la sua distanza geografica dagli ambienti frequentati a scopo delittuoso. La motivazione impugnata, fondata sulla inadeguatezza assoluta della misura domiciliare, assorbe ogni questione sull’ubicazione.

Il ricorrente, inoltre, non ha precisato dove fosse stata acquisita la disponibilità del luogo per l’applicazione degli arresti domiciliari. Tale genericità argomentativa — sia nella parziale confutazione degli argomenti dell’ordinanza, sia nella intrinseca aspecificità dei dati valutativi — segna il ricorso nel senso della inammissibilità.

La Corte ha infine affrontato il profilo del cd. braccialetto elettronico. Secondo costante giurisprudenza, richiamata nel provvedimento con il precedente Sez. IV n. 15939 del 17 aprile 2024, tale modalità applicativa degli arresti domiciliari non integra una autonoma figura di misura cautelare, ma costituisce solo una declinazione di quella degli arresti domiciliari. Pertanto, ove questi ultimi siano inadeguati nella forma ordinaria a presidiare le esigenze cautelari, non devono essere presi in considerazione nella forma speciale.

Da ciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non derivando dal provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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