Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle risultanze processuali (Cass. pen. Sez. VII n. 4113 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né di saggiare la tenuta logica della sentenza impugnata mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la pronuncia presenti una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, non quando il ricorrente proponga una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti. È inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa qualificazione giuridica del fatto o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, senza indicare il vizio logico che inficia la decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile in primo grado e la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15.01.2024, ha confermato la condanna. Quest’ultima ha escluso l’ipotesi meno grave della ricettazione, rimarcando il non trascurabile importo del profitto e l’intensità del dolo, e ha ritenuto applicabile la recidiva contestata, valorizzando la capacità a delinquere e la pericolosità sociale del ricorrente.

Avverso la pronuncia di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la illogicità della motivazione e la qualificazione giuridica del fatto come insolvenza fraudolenta, oltre alla mancata esclusione della recidiva e al trattamento sanzionatorio. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale consolidata. Il primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma si fonda su una diversa lettura dei dati processuali, su una diversa ricostruzione storica dei fatti e su un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Un simile procedimento argomentativo non è consentito dalla legge, perché alla Corte di cassazione è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione a quella del merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

A sostegno del principio la Corte richiama le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, che delimitano con precisione i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il giudice di merito, nella specie, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici, chiarendo che il ricorrente si occupava dell’azienda del genitore e che era stato lui a consegnare l’assegno di provenienza illecita, dopo essersi guadagnato la fiducia del venditore grazie al buon esito di precedenti commesse, con piena consapevolezza e con un artificio idoneo a scongiurare ogni più benevola qualificazione giuridica del fatto.

Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto come insolvenza fraudolenta, resta assorbito dall’esame del primo. Il terzo motivo è generico rispetto alla motivazione con cui la Corte di appello ha escluso l’ipotesi meno grave della ricettazione. Il quarto motivo è parimenti generico, perché risente della genericità dell’atto di appello, che non era riuscito a scalfire le argomentazioni del primo giudice in ordine alla recidiva e alla pericolosità sociale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la pena è stata determinata al minimo edittale per il reato di ricettazione e che il ricorrente non ha interesse a dolersi di tale statuizione, come pure del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva reiterata, attraverso un bilanciamento che non poteva essere più favorevole alla luce dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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