Inammissibile il ricorso che ripropone fatto già smentito in sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 10041 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in luogo della confutazione mirata delle argomentazioni della sentenza impugnata, si limiti alla pedissequa riproposizione di un dato di fatto errato e già smentito dalle sentenze di merito è inammissibile per manifesta infondatezza. La critica, priva di aggancio negli atti processuali ab initio nella disponibilità della parte ricorrente, non assolve l’onere di specifica dimostrazione dei vizi dedotti e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Ne segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato per omicidio e per reati in materia di armi. La sentenza di condanna era stata annullata con rinvio dalla Quinta Sezione di questa Corte, che aveva escluso la recidiva, limitando il rinvio alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
In sede di rinvio, la corte territoriale aveva ricostruito il procedimento di determinazione della pena e l’aveva rideterminata in complessivi ventisette anni di reclusione, eliminando l’aumento applicato per la recidiva. Avverso questa pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorso muove dall’assunto che, nella sentenza annullata, la pena base fosse stata fissata in ventuno anni e non in ventiquattro. Secondo il ricorrente, la sentenza rescissoria sarebbe partita erroneamente da una pena base di ventiquattro anni, così ricostruendo in modo alterato il percorso seguito dai giudici di merito.
La Corte confuta integralmente questa prospettazione. La sentenza rescissoria, pronunciata a seguito del secondo annullamento con rinvio, ricostruisce correttamente il procedimento della pena seguito dalla sentenza annullata e, esclusa la recidiva qualificata, si limita a rideterminare il trattamento sanzionatorio per il tramite della mera eliminazione dell’aumento che era stato stabilito per la detta recidiva.
I giudici di legittimità rilevano che la corte territoriale prende espressamente in considerazione, essendo la questione già proposta in sede di conclusioni del giudizio di rinvio, la individuazione della pena base. Essa spiega con dovizia di particolari che i ventiquattro anni costituivano la pena base per il più grave reato di omicidio volontario e non, come sostenuto dalla difesa, la pena finale derivante dalla somma della pena per l’omicidio e dell’aumento fissato per la continuazione.
Nonostante ciò, il ricorso reitera la medesima prospettazione, già specificamente disattesa in modo appropriato dalla sentenza impugnata. La critica non si articola nella confutazione mirata delle argomentazioni della corte territoriale, ma si risolve nella pedissequa riproposizione di un dato di fatto errato e già smentito, ovvero che la pena base fosse di ventuno anziché di ventiquattro anni di reclusione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto muove al provvedimento impugnato una critica inequivocabilmente contrastata dagli atti processuali nella disponibilità della parte ricorrente. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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