Diniego del procuratore generale al riconoscimento impugnabile con incidente di esecuzione (Cass. pen. Sez. VI n. 25766 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del Procuratore generale presso la Corte di appello di dare corso al procedimento di riconoscimento di sentenza penale straniera, ai sensi dell’art. 730 cod. proc. pen., sollecitato con motivata istanza dall’interessato, può essere opposto da questi, al fine di sindacarne la legittimità, con incidente di esecuzione promosso dinanzi alla competente Corte di appello. L’atto del pubblico ministero, non ricorribile per cassazione, è soggetto al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. Resta fermo che il riconoscimento della sentenza straniera non può essere richiesto per ottenere l’applicazione in executivis della continuazione, non rientrando questa tra gli effetti penali dell’art. 12, primo comma, cod. pen., né il regime euro-unitario di circolazione dei giudicati è estensibile alla Confederazione svizzera.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Procuratore generale presso la Corte di appello di promuovere il riconoscimento di due sentenze di condanna emesse da un’autorità giudiziaria svizzera, al fine di ottenere in Italia l’applicazione della continuazione con i reati per i quali era stato definitivamente giudicato nel territorio nazionale. Con provvedimento del 3 giugno 2025 il Procuratore generale respingeva l’istanza.

L’interessato ha allora proposto un incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello, qualificando l’atto come istanza di riconoscimento di sentenze penali straniere. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 cod. pen. sollevata in subordine. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la genesi del procedimento. Il Procuratore generale non ha mai promosso la richiesta di riconoscimento: l’istanza difensiva è stata respinta con provvedimento del 3 giugno 2025. Il procedimento concluso con la sentenza impugnata è stato attivato con l’istanza del 4 agosto 2025, rubricata come incidente di esecuzione.

Non essendo stata promossa dal Procuratore generale alcuna richiesta, il procedimento non può essere inteso, in senso stretto, come finalizzato in prima battuta al riconoscimento. L’art. 730 cod. proc. pen. attribuisce al Ministro della Giustizia l’iniziativa e al Procuratore generale la legittimazione a promuovere. In mancanza di tale presupposto il giudice è carente di giurisdizione, secondo un principio risalente. La richiesta, inoltre, deve specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, a garanzia del contraddittorio.

Su queste basi la Corte enuncia il principio di diritto: il diniego del Procuratore generale di dare corso al procedimento può essere opposto dall’interessato con incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello. Il vigente sistema non prevede ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero nella fase esecutiva; tali atti sono però sottoponibili al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. Ne deriva l’ammissibilità formale del ricorso.

Nel merito, però, il ricorso è inammissibile. I motivi sul ne bis in idem ex artt. 54 CAAS e 50 CDFUE sono inammissibili, perché su quel tema era intervenuta formale rinuncia con memoria, sicché correttamente la Corte distrettuale non si è pronunciata. In ogni caso, l’applicazione del divieto non richiede il pregio riconoscimento della sentenza straniera, potendo la preclusione essere fatta valere direttamente in sede esecutiva.

Quanto al riconoscimento ai fini della continuazione, la Corte richiama l’orientamento consolidato: il riconoscimento non può essere richiesto per l’applicazione in executivis della continuazione, non essendo questa riconducibile agli effetti penali dell’art. 12, primo comma, cod. pen. L’esegesi è coerente con la Corte cost. ordinanza n. 72 del 1997, non superata dalla decisione quadro 2008/675/GAI attuata con il d.lgs. n. 73 del 2016, poiché la Svizzera non fa parte dell’Unione europea. Per detto Stato continuano ad applicarsi le disposizioni della cooperazione intergovernativa, in particolare l’Accordo tra Svizzera e Italia del 10 settembre 1998, richiamato dalla legge n. 367 del 2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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